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Ordinanza — n. 1594/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible merit review of lower court's contract termination decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1594/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Umberto Croppi against the Rome Court of Appeal's decision regarding his employment contract with the liquidated Fondazione Valore Italia. The lower court upheld the employer's right to terminate the fixed-term contract at the agreed date, citing specific statutory provisions over general civil code rules. The cassation court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate factual evidence and contractual interpretation, which constitutes a prohibited second instance review of facts.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Art. 1363 c.c.; Art. 1367 c.c.; Art. 1711 c.c.: Appeals to the Court of Cassation alleging violations of law are inadmissible if they merely seek a new evaluation of facts or a re-interpretation of contractual terms already decided by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal merit review fixed term contract liquidation second instance review diritto di conversione di titoli di credito trasformazione della società assegno di transizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2119 c.c.
La corte di appello ribadiva la natura di ente privato della Fondazione e la applicabilità al caso in esame del disposto dell'art. 2119 c.c.
Art. 1463 c.c.
Art. 16 c.c.
Art. 18 c.c.
Art. 19 c.c.
Art. 1388 c.c.
Art. 1711 c.c.
Art. 2033 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1367 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 416 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17010/2017
Cass. n. 8758/2017
Cass. n. 18721/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24528/2019 R.G. proposto da: CROPPI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, N.23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO PETRASSI; -ricorrente- contro FONDAZIONE VALORE ITALIA IN LIQUIDAZIONE, in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, n.180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RICCARDO RIGO, FABRIZIO VIOLA; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA, n. 1703/2019, depositata il 11/06/2019, R.G. n. 868/2016; 2on. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere DOTT.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1703/2019 aveva rigettato il ricorso di Croppi Umberto ne confronti della Fondazione Valore Italia in liquidazione, avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva rigettato la domanda diretta alla declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro decorrente dal 1 febbraio 2006 ed al successivo rinnovo del 8 febbraio 2012, all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato indeterminato sin dal primo contratto o, in subordine dal secondo, con l'effetto della condanna della Fondazione al ripristino del rapporto e del pagamento della indennità di cui alla legge n. 183/2010; in subordine l'attuale ricorrente richiedeva il riconoscimento della indennità supplementare per recesso ingiustificato ( E. 348.558,49) e l'indennità sostitutiva del preavviso ( E. 180.515,22), ovvero , in subordine, la declaratoria di illegittimità del recesso anticipato.

In caso di mancato accoglimento della domanda relativa al riconoscimento della conversione del rapporto a tempo indeterminato, chiedeva competenze varie (tfr, ferie,permessi)per complessivi E. 58.036,23, e pagamento contributi. Chiedeva, in ogni caso, il pagamento del trattamento retributivo maturato dal 1 al 28 gennaio2014 o, al 16 gennaio 2014. Lo stesso tribunale aveva altresì, sulla base di domanda riconvenzionale, dichiarato illegittima la corresponsione al ricorrente di E.23.380,00 a titolo di trattamento retributivo relativo agli anni 2012-2013 ed alla somma complessiva di E. 40.000,00 a titolo di elemento aggiuntivo in forma di premio per gli anni 2012-2013.

La Corte territoriale confermava la decisione ritenendo che l'apposizione del termine al primo contratto fosse legittima e comunque estranea alla applicazione del d.lvo 368/2001 in punto di conversione del contratto, trattandosi di dirigente. Richiamava a tal riguardo il precedente in termini di questa Corte n. 17010/2017. La corte di appello ribadiva la natura di ente privato della Fondazione e la applicabilità al caso in esame del disposto dell'art. 2119 c.c. trattandosi di recesso da contratto a tempo determinato, anche ponendo in rilievo che la Fondazione era in stato di liquidazione, essendone stata definita la sua cessazione dal decreto legge n. 95/2012, con la conseguente impossibilità di ripristinare comunque il rapporto di lavoro.

Escludeva di poter ritenere comunque utilizzabile la prestazione per le attività liquidatorie residuali, rispetto alle quali non era evincibile una volontà in tal senso della Fondazione, neppure per facta concludentia. Il giudice d'appello escludeva infine le differenze retributive richieste dal ricorrente, essendo stati allegati, a fronte della domanda, due diversi contratti di cui solo il primo risultava frutto del disposto del cda. Avverso detta decisione Croppi Umberto proponeva ricorso affidato a cinque motivi anche coltivati con successiva memoria, cui resisteva la Fondazione Valore Italia in liquidazione con controricorso e successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con il primo motivo è dedotto l'omesso esame della questione relativa alla natura giuridica della Fondazione, discussa tra le parti e ritenuta decisiva ai fini del giudizio. 2)- La seconda censura riguarda la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 legge .n. 70 del 1975, dell'art. 1 dpr 361 del 2000, della legge n.273 del 2005. Entrambe le censure sono dirette a rilevare l'erronea valutazione della corte territoriale sulla natura della Fondazione anche evidenziando come la relativa questione sia stata trattata per la prima volta in sede di appello.

Tale ultimo rilievo risulta inammissibilmente prospettato allorchè, al fine di dimostrare la novità di una questione in sede di gravame, la parte interessata avrebbe dovuto corroborare la propria deduzione e la relativa censura con l'allegazione chiara degli atti del primo grado e dell'appello al fine di poterne valutare la eventuale difformità in tema di questioni proposte. Peraltro la corte di merito ha richiamato la sentenza n.3387/2016 del Consiglio di Stato accertativa della natura di ente pubblico della Fondazione, dirimente ai fini di ogni valutazione.

I motivi devono essere pertanto disattesi. 3)- Con la terza censura il ricorrente si duole della violazione dell'art. 12 comma 68 D.L. n.95/2012 nonchè della violazione e falsa applicazione degli articoli 1463 e 2119 codice civile. La doglianza contesta la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto disposta ex lege la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente. Il richiamato articolo 12 al comma 68 ha previsto che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della Fondazione cessavano di avere effetto al quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della disposizione con la sola possibilità che commissario liquidatore potesse prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività liquidatorie.

Pertanto, in ragione di tale previsione e della mancata proroga esercitata dal commissario liquidatore, il rapporto di lavoro in esame cessava per legge al termine fissato. La decisione della corte territoriale risulta coerente con il disposto normativo e con l'interpretazione ad esse) data con riferimento alla comunicazione della cessazione del rapporto in questione, non necessitante di altre modalità se non quelle previste, con regola speciale, dalla disposizione richiamata. Allo stesso modo risultano inconferenti i richiami a disposizioni generali quali l'art. 2119 e 1463 c.c., attesa la specialità della previsione legislativa regolante la fattispecie in esame e la cessazione dei contratti di lavoro in corso, correttamente applicata dal giudice del merito.

„nt.._Le 4)- IrCdtiVo rfeva la violazione degli artt. 16,18,19, 1388, 1711, 2033 c.c. e violazione degli articoli 1362, 1363,1367 c.c., in riferimento alla delibera del consiglio di amministrazione del 20 ottobre 2011, nonché violazione dell'articolo 1711, co. 1 e 2 c.c. q degli articoli 115 e 416 c.p.c. Con I censurà a e ricorrente si duole della sentenza nella parte in cui ha ritenuto indebito il trattamento retributivo percepito negli anni 2012 e 2013.

5) L'ultimo motivo ha ad oggetto la denunciata violazione degli artt. 16,18 e 19 nonché 1372, 2033 e 2697 c.c. con riguardo alla parte in cui la sentenza ha ritenuto che il Croppi non avrebbe diritto a premi annuali per gli anni 2012 e 2013. Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto afflitti dal medesimo vizio. In entrambi, infatti, pur richiamata la violazione di legge, in realtà si richiede una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. La corte territoriale ha infatti escluso il diritto alle somme pretese fondando il proprio convincimento sull'esame di documentazione (contratti e valenza giuridica degli stessi nonché delibere del Consiglio di amministrazione) in atti.

Tale esame, approfondito e ampiamente argomentato, non puo' essere oggetto di nuova valutazione in sede di legittimità. A riguardo questa Corte ha ripetutamente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" ( Cass.nn 8758/017- 18721/201) e Le censure devono pertanto ritenersi inammissibili.

Il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussisto le condizioni per il versamento del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.