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Ordinanza — n. 1333/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when parties settle dispute after filing, causing mootness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1333/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal moot because the parties reached a settlement agreement after the cassation petition was filed. Although the lower court had confirmed a judgment against Telecom Italia, the subsequent conciliation rendered the disputed legal relationship and all prior rulings void. Consequently, the court found no need to examine the merits of the appeal or the doubled court fee.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; When parties resolve a dispute via agreement during a cassation proceeding, the subject matter ceases to exist, rendering the appealed judgment ineffective and the appeal moot.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo post-proposizione mancanza oggetto contributo unificato impugnazione cassazione caducazione sentenza conciliazione sindacale tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
sulla regolamentazione delle spese, le parti, in detto verbale, hanno convenuto sulla integrale compensazione delle “restanti spese legali”, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa; 3.ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018
Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018);
Cass. n. 24632 del 2019
8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34914/2018 R.G. proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI e FRANCO RAIMONDO BOCCIA -ricorrente- contro PANCALDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 209 presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI,rappresentato e difeso dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO e FRANCESCO CIRILLO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 496/2018 pubblicata il29/05/2018, R.G. n. 254/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di Giuseppe Pancaldi nei confronti di Telecom Italia Spa per una somma pari ad euro 2.694,80, oltre accessori e spese; 2.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società con due motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; CONSIDERATO CHE 1.dal verbale redatto in sede sindacale in data 23 giugno 2020, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero:

“nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata” (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980 del 2018);

2. sulla regolamentazione delle spese, le parti, in detto verbale, hanno convenuto sulla integrale compensazione delle “restanti spese legali”, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa; 3.ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito,ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l'adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr.

Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632 del 2019);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spe