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Ordinanza — n. 1321/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeals regarding wage differences and cost compensation in a public international mission employment dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1321/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Greek Embassy's and the employee's appeals against a lower court ruling on wage differences and cost allocation. The employee sought unpaid salary differences based on collective agreements, while the Embassy argued for specific calculation methods and cost sharing. The court upheld the first-instance decision, confirming that partial victories allow for discretionary cost compensation and that the lower court correctly applied these principles.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 13 DPR 115/2002: In cases of reciprocal partial victory, the judge may fully or partially compensate litigation costs, and the Court of Cassation cannot review the specific measure of such compensation.

Parole chiave

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reciprocal partial victory litigation cost compensation public international mission wage differences collective agreement application Cassation procedure discretionary cost allocation compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2, c.p.c.
“la decisione di compensare integralmente tra le parti le spese del primogrado, in base alla reciproca parziale soccombenza, si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi ex art. 92, comma 2, c.p.c. (vedi tra tante Cass.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere respinti; stante la soccombenza reciproca ricorrono le condizioni per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere respinti; stante la soccombenza reciproca ricorrono le condizioni per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 36 Cost
con il motivo di ricorso principale l’Ambasciata di Grecia denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost.
art. 2099 c.c
e dell’art. 2099 c.c.”; si deduce che, in mancanza di un contratto collettivo applicabile al rapporto, il trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva poteva essere utilizzato solo in via parametrica per il rispetto dell’art.
art. 91 c.p
art. 92 c.p
69 del 2009, “in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa” (in termini, da ultimo:

Giurisprudenza citata

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Cass. 8255/2010
Cass. n. 22835 del 2021
Cass. n. 5519 del 2004
Cass. n. 27591 del 2005
5519 del 2004; Cass. n. 27591 del 2005; Cass.
Cass. n. 24092 del 2009
27591 del 2005; Cass. n. 24092 del 2009);
Cass. SSUU n. 32061 del 2022
Cass. n. 17291 del 2021
Cass. n. 2653 del 1994
17291 del 2021; in precedenza Cass. n. 2653 del 1994 e Cass.
Cass. n. 22381 del 2009
2653 del 1994 e Cass. n. 22381 del 2009);
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17993/2018 R.G. proposto da: AMBASCIATA DI GRECIA PRESSO LA REPUBBLICA ITALIANA , in persona dell’Ambasciatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 49, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOTZIOS che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro KARAGHELIS ELEFTHERIA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA GIUSEPPE PALUMBO, 3, presso lo studio degli avvocati ORFEO CELATA, GIACOMO CELATA ed EUGENIA CELATA che larappresentano e difendono -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1103/2018 pubblicatail 06/04/2018 , R.G. n. 1620/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.il Tribunale di Roma, adito da Karaghelis Elefteria, accolse la domanda diretta ad ottenere la condanna dell’Ambasciata di Grecia al pagamento di differenze retributive scaturenti dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2003 al 2011, “limitatam ente a quelle spettanti a titolo di tredicesima mensilità e a titolo di maggiore T.F.R. (calcolato sulla base di tredici mensilità) secondo le previsioni del CCNL vigente, da utilizzare solo in via parametrica”,e compensò le spese; 2.interposto gravame da entrambe le parti (la lavoratrice avuto riguardo alla decisione concernente la compensazione delle spese), la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado, dichiarando le spese del grado compensate per la metà e ponendo le residue a carico dell’Ambasciata greca; 2.1.la Corte ha ricordato che, “per giurisprudenza consolidata, il patto di conglobamento nei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività), può essere ammesso solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza che, in senso contrario, possa essere invocato il criterio dell' assorbimento - imperniato sul ‘trattamento globale più favorevole’ tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi - che, fondandosi sulla diversa situazione della conversione di un rapporto qualificato ab origine come autonomo in un contratto di prestazione d'opera subordinata, pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto (vedi, ex multis, Cass. 8255/2010)” “nel caso in esame – ha aggiunto la Corte distrettuale - essendo pacifica tra le parti la natura subordinata dell’intercorso rapporto di lavoro, risulta di certo inapplicabile il principio di assorbimento, peraltro neanche riferibile al trattamento di fine rapporto che matura pur sempre al momento della cessazione del rapporto (Cass. 18586/2016), sul quale l’appellante principale fonda l’unico motivo di gravame”; 2.2. la Corte di Appello ha respinto pure l’appello incidentale spiegato dalla lavorat rice , argomentando:

“la decisione di compensare integralmente tra le parti le spese del primogrado, in base alla reciproca parziale soccombenza, si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi ex art. 92, comma 2, c.p.c. (vedi tra tante Cass. n. 3438/2016)”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso in via principale l’Ambasciata della Grecia con un unico motivo; ha resistito con controricorso l’intimata, contenente ricorso incidentale sul capo della sentenza impugnata relativo alle spese di primo grado; parte ricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO CHE 1. con il motivo di ricorso principale l’Ambasciata di Grecia denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2099 c.c.”; si deduce che, in mancanza di un contratto collettivo applicabile al rapporto, il trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva poteva essere utilizzato solo in via parametrica per il rispetto dell’art. 36 Cost.; sostenendo che, per garantire tale rispetto, “occorre effettuare una comparazione globale tra il trattamento complessivamente percepito in base all’accordo individuale e quanto spetterebbe in base al contratto collettivo”, l’Ambasciata greca, rilevato che “il ricorrente aveva percepito mensilmente somme di gran lunga superiori al minimo tabellare del CCNL utilizzato come parametro di raffronto”, ha sostenuto che doveva ritenersi “operante il principio dell’assorbimento delle somme relative alle mensilità aggiuntive nelle maggiori somme percepite dal lavoratore”;

2. il ricorso principale non può trovare accoglimento, atteso che la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che si è formata in argomento, di cui i giudici d’appello si mostrano consapevoli anche mediante pertinenti richiami; 2.1. è pacifico l’assunto per il quale il compenso stabilito tra le parti nell’ambito di un riconosciuto rapporto di lavoro subordinato si presume dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria, con la conseguenza che non è valido il patto di conglobamento di tutte le voci retributive in una somma complessiva da erogarsi mensilmente, senza che sia enunciato l'importo da erogare per ciascuna voce retributiva, in quanto il patto di conglobamento nella retribuzione ordinaria dei corrispettivi ulteriormente dovuti al prestatore di lavoro subordinato per legge o per contratto (quali, la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie, il compenso per le festività), può essere ammesso solo se dal patto stesso risultino gli specifici titoli cui è riferibile il compenso complessivo, perché solo in tal caso si può superare la presunzione di cui innanzi (tra le altre v.

Cass. n. 8097 del 2002, che ha cassato una decisione di merito la quale, a fronte di una domanda di spettanze retributive formulata anche per la tredicesima ai sensi dell’art. 36 Cost., l’aveva respinta sull’asserto, tra l’altro, che la retribuzione mensilmente concordata doveva ritenersi “come comprensiva di tutte le spettanze, quali mensilità aggiuntive, ferie e permessi”; successive conf.: Cass. n. 8255 del 2010; Cass. n. 1644 del 2018); da tale situazione – ricorrent e nella specie – deve essere tenuta distinta quella in cui il rapporto intercorso tra le parti sia stato qualificato ab origine come autonomo e sia stato convertito ope iudicis in lavoro subordinato: solo in tal caso, infatti, viene in considerazione il criterio dell'assorbimento, imperniato sul "trattamento globale più favorevole" tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali, con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi; criterio che può porre la necessità di operare soltanto un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto, globalmente inteso, senza che sia concepibile un controllo sui differenti titoli (tra le altre, v.

Cass. n. 46 del 2017, che ha peraltro cura di precisare che tale principio non comporta, però, che, ove si accerti che il compenso pattuito dalle parti sia superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo, il lavoratore debba necessariamente restituire tale eccedenza, ove ciò sia richiesto dal datore di lavoro, giacché le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore); 2.2.privo di ogni fondamento è poi il motivo, ove esaminato con riguardo alle somme riconosciute dai giudici del merito a titolo di trattamento di fine rapporto, per le quali opera l’insegnamento secondo cui: "Ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di TFR non potrà operare l'assorbimento con le eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale corrisposte durante il rapporto di lavoro; esso dovrà essere determinato sulla base delle retribuzioni che risultano annualmente dovute in applicazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva o, se superiore, sulla base di quanto effettivamente corrisposto nel corso del rapporto di lavoro, accertata l'insussistenza di un obbligo restitutorio" (in termini:

Cass. n. 6681 del 2019, che richiama Cass. n. 16489 del 2014 e Cass. n. 46 del 2017); il principio dell’assorbimento per le indennità di fine rapporto non opera neanche nell’ipotesi in cui venga accertata in giudizio l'esistenza d'un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione operatane dalle parti in termini di autonomia (v. Cass. n. 18586 del 2016, che richiama Cass. n. 19923 del 2014 e Cass. n. 5552 del 2011); 2.3. per completezza si rammenta come costituisca ius receptum il principio secondo cui, ove il lavoratore domandi l'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, anche se il datore di lavoro non aderisca ad una delle organizzazioni sindacali firmatarie, ben può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, che rappresenta il più adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione (di recente v.

Cass. n. 22835 del 2021), precisandosi che costituisce specifico onere del datore di lavoro quello di indicare gli elementi dai quali risulti l'inadeguatezza, in eccesso, delle retribuzioni contrattualmente previste in considerazione di specifiche situazioni locali o della qualità della prestazione offerta dal lavoratore (Cass. n. 5519 del 2004; Cass. n. 27591 del 2005; Cass. n. 24092 del 2009);

3. col motivo di ricorso incidentale si denuncia la violazione e fa lsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la compensazione delle spese ad opera della sentenza di primo grado, senza tenere conto che, in tale fase, “la soccombenza reciproca era solo parziale” e ciò non avrebbe dovuto giustificare l’integrale compensazione; la doglianza è infondata; secondo la giurisprudenza di questa Corte nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, “in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa” (in termini, da ultimo:

Cass. SSUU n. 32061 del 2022), spettando, quindi, al giudice del merito valutare la misura della compensazione; è stato anche affermato che, pur senza ricorrere alla nozione di soccombenza reciproca, è possibile configurare la compensazione disposta dal giudice di merito in caso di accoglimento parziale come espressione del potere di compensazione per giusti motivi, senza che questa Corte possa valutare la legittimità del ricorso alla compensazione delle spese, essa unicamente vigilando sull’impossibilità di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vincitore della lite (di recente, Cass. n. 17291 del 2021; in precedenza Cass. n. 2653 del 1994 e Cass. n. 22381 del 2009);

4. conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere respinti; stante la soccombenza reciproca ricorrono le condizioni per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contrib