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Ordinanza — n. 1251/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new legal issues regarding termination type not discussed at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1251/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant attempted to introduce a new legal argument concerning the nature of termination (recession vs. dismissal) that was not debated at the lower court level. The lower courts had already ruled on the continuity of the employment relationship and the illegitimacy of the contract termination under specific labor laws. The Court rejected the appeal because the cassation procedure strictly limits review to errors in applying existing law, excluding new factual inquiries or legal questions not previously raised.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 111 c.p.c.: The Court of Cassation cannot examine new legal issues or questions of fact not raised before the court of first instance, as its function is limited to verifying the conformity of the lower court's decision with existing law and principles.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new legal issues continuity of employment labor law termination cassation review limits contract project nullity transfer of business contratto di edizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
2112 c.c., per avere ( la senten za impugnata) stabilito che la successione nei rapporti d'appalto di cui è causa ha determinato il trasferimento d'azienda ai sensi dell'art 2112 c.c.,con il conseguente trasferimento automatico del rapporto del Prizio da Editoria Fiorentina a Exhibition(art. 360, n.
Art. 2112 c.c.
7364/2021, che ribadisce il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c.
Art. 8 legge n. 604/1966
Art. 18 legge n. 300/1970
Art. 29 d. lgs. n. 276/2003
CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 3, d.
art. 2112 c.c
7364/2021, che ribadisce il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c.
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 3, d.
artt. 8 legge n. 604/1966
6649/2020); 5.con il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 legge n. 604/1966 e 18 legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20422/2012
anche Cass. n. 20422/2012, n.
Cass. n. 5117/2012
Cass. n. 1821/2013
Cass. n. 2151/2013
Cass. n. 24262/2013
Cass. n. 10925/2014
Cass. n. 27238/2014
Cass. n. 22688/2014
Cass. n. 25382/2017
Cass. n. 2315/2020
Cass. n. 6649/2020
Cass. n. 15196/2018
Cass. n. 32804/2019
Cass. n. 28480/2005
a Cass. n. 28480/2005); 8.il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con regolazione secondo soccombenza delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, e con conseguente raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26105/2019 R.G. proposto da : EXHIBITION S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , VIA MORGAGNI N. 19, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARSILI, rappresentat a e difesadagli avvocati PAOLO FANFANI e MARCO TARGIONI; -ricorrente- contro PRIZIO STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE N. 78, presso lo studio dell ’avvocato MARCO GIUSTINIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO FERRADINI; -controricorrente- nonché contro FIORENTINA.ITS.R.L.

IN LIQUIDAZIONE; CURATELA FALLIMENTARE DELLA SOCIETA' EMMI EDIZIONI MULTIMEDIALI ITALIANE S.R.L.; EDITORIA FIORENTINAS.R.L.; -intimati- avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 221/2019depositata il 29/04/2019 R.G.N. 187/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022dal ConsigliereDott. GUALTIERO MICHELINI . RILEVATOCHE 1.con ricorso al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro, Stefano Prizio conveniva in giudizio EMMI – Edizioni Multi mediali Italiane s.r.l. (società editrice della testata elettronica Fiorentina.it), Editoria Fiorentina s.r.l., Fiorentina.it s.r.l. in liquidazione, Exhibition s.r.l., domandando l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso da gennaio 2004 a gennaio 2011 con EMMI e poi con Editoria Fiorentina, il diritto all’inquadramento e retribuzione secondo il CCNL Giornalisti (qualifica redattore-capo servizio), la condanna delle convenute (anche in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003) al pagamento di differenze retributive, alla disapplicazione del recesso comunicato da Editoria Fiorentina con accertamento della persistenza del rapporto di lavoro con Exhibition e con condanna al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno; 2.il Tribunale accertava la natura subordinata del rapporto per l’intera sua durata, l’illegittimità del contratto a progetto stipulato con Editoria Fiorentina, l’avvenuto trasferimento d’azienda tra Editoria Fiorentina ed Exhibition, l’illegittimità del licenziamento intimato dalla cedente in quanto avvenuto in connessione con il trasferimento d’azienda, senza altra giustificazione, il conseguente obbligo della cessionaria Exhibition al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno; 3.la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello incidentale del lavoratore, dichiarava la natura giornalistica della prestazione di lavoro subordinato per l'intero corso del rapporto di lavoro con diritto all'inquadramento nella qualifica di capo servizio, condannava EMMIe Editoria Fiorentina in solido al pagamento della somma di € 73.384,84, la sola Editoria Fiorentina al pagamento della somma di € 237.156,51, oltre accessori e regolarizzazione contributiva e previdenziale, Fiorentina.it al pagamento di tali somme in solido con le altre debitrici, e confermava per il resto la sentenza appellata, respingendo l’appello di Exhibition; 4.per quanto in questa sede rileva, la Corte di Firenze riteneva provata la sussistenza di un trasferimento di azienda tra Editoria Fiorentina ed Exhibition (richiamando in diritto i principi espressi da Cass. n. 12720/2017 e n. 11918/2013), non trattandosi di mero cambio nella titolarità di un appalto, ma di passaggio di un complesso organizzato di beni (ossia la redazione composta di lavoratori, collaboratori, luoghi e strumenti di lavoro); con riguardo al licenziamento, riteneva provato che il recesso di Editoria Fiorentina era stato connesso unicamente con il trasferimento d'azienda ed era quindi illegittimo ai sensi del quarto comma dell'art. 2112 c.c.; 5.avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione Exhibition con due motivi; resiste il lavoratore con controricorso;

CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 3, d. lgs. n. 276/2003 vigente alla data dei fatti di causa e dell'art. 2112 c.c., per avere ( la senten za impugnata) stabilito che la successione nei rapporti d'appalto di cui è causa ha determinato il trasferimento d'azienda ai sensi dell'art 2112 c.c.,con il conseguente trasferimento automatico del rapporto del Prizio da Editoria Fiorentina a Exhibition(art. 360, n. 3, c.p.c.); assume che il passaggio dell'appalto da Editoria Fiorentina a Exhibition, avente ad oggetto la gestione dei servizi attinenti la testata giornalistica Fiorentina.it, non poteva implicare una fattispecie di trasferimento d'azienda, perché l'art. 29 d.lgs. n. 276/2003 all'epoca vigente stabiliva che l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore non costituiva trasferimento di azienda; 2.il motivo non è ammissibile; 3.la censura, prospettata come violazione di legge, in realtà contesta la valutazione di merito operata dalla Corte, che ha individuato nella fattispecie concreta appunto non un mero cambio di titolarità di appalto, ma il passaggio di un complesso organizzato di beni, sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie relative al contenuto ed alla tempistica delle vicende contrattuali, passaggio che ha incluso tutta la redazione, composta di lavoratori, collaboratori, luoghi e strumenti di lavoro; 4.si tratta di valutazione di fatto che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è esterna al perimetro del giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivata, come nel caso in esame (cfr.

Cass. n. 7364/2021, che ribadisce il costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfuggeal sindacato di legittimità; v. anche Cass. n. 20422/2012, n. 5117/2012, n. 1821/2013, n. 2151/2013, n. 24262/2013, n. 10925/2014, n. 27238/2014, n. 22688/2014, n. 25382/2017, n. 2315/2020, n. 6649/2020); 5.con il secondo motivo, la sentenza impugnata viene censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 legge n. 604/1966 e 18 legge n. 300/1970 vigenti alla data del licenziamento, unitamente all'art. 2112 c.c., in quanto il provvedimento di recesso era stato adottato da Editoria Fiorentina e nonda Exhibition (non legittimata a farlo), e perché comunque si trattava di provvedimento non nullo ma ingiustificato, con conseguenze obbligatorie e non reali (art. 360 n. 5 c.p.c.); 6.il motivo è inammissibile, perché non connesso alla ratio decidendi del capo di sentenza impugnato;7.non consta, infatti, né dalla motivazione della sentenza impugnata, né dal ricorso, che il tema della tutela reale o obbligatoria in seguito al licenziamento (in realtà recesso anticipato da contratto a progetto dichiarato nullo) sia stato discusso nel contraddittorio, radicatosi invece sul diritto del lavoratore a passare alle dipendenze del cessionario in forza delle disposizioni di tutela della continuità del rapporto di lavoro fissate dall’art. 2112 c.c., non trattandosi di mero cambio di titolarità di appalto;in proposito va ricordato che il giudizio dicassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la conformità o difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domandenuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (Cass. n. 15196/2018); ed invero, qualora una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass. n. 32804/2019, conf. a Cass. n. 28480/2005); 8.il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con regolazione secondo soccombenza delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, e con conseguente raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu