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Ordinanza — n. 1105/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling deferral applies to early retirement for 80%+ disabled.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1105/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's refusal to apply a pension deferral rule to early retirement cases for severely disabled individuals. The INPS argued that the statutory deferral did not cover those with over 80% disability, while the appellant claimed broad legislative intent. The court ruled that the text of the law explicitly includes all subjects accessing early retirement, thereby overturning the appellate decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 12, d.l. n. 78/2010; Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992: The statutory deferral of pension commencement applies universally to early retirement for invalids with at least 80% disability, as the legislative text broadly encompasses all subjects accessing pension rights under specific regulations.

Parole chiave

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pension deferral rule early retirement invalids 80 percent disability INPS pension liability Cassation remand order diritto alle prestazioni assicurative contenzioso dell'assicurazione invalidità istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010)
503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Amelia Buffo è rimasta intimata;
Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento;che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29191 del 2018
Cass. n. 2382 del 2020
Cass. n. 30971 del 2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6010-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro BUFFO AMELIA; -intimata - Oggetto R.G.N.6010/2018 Cron. Rep. Ud.23/11/2022 CC avverso la sentenza n. 2481/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/11/2017 R.G.N. 689/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 7.11.2017, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere ad Amelia Buffo la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Amelia Buffo è rimasta intimata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento;che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento,come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, da ult., 30971 del 2022); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di c