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Ordinanza — n. 1103/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1103/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1103/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4623-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - principale - contro Oggetto R.G.N.4623/2018 Cron. Rep. Ud.23/11/2022 CC DE MATTEIS FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA LOTARIO n. 6, presso lo studio dell'avvocato SILVIA TAGLIENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUCIO NAPOLI; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2522/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/10/2017 R.G.N. 869/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1103/2023 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - principale - contro Oggetto R.G.N.4623/2018 Cron. Rep. Ud.23/11/2022 CC DE MATTEIS FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA LOTARIO n. 6, presso lo studio dell'avvocato SILVIA TAGLIENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUCIO NAPOLI; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2522/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/10/2017 R.G.N. 869/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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mantenimento della previdenza rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione revisione delle prestazioni d'invalidità diritto alle prestazioni contenzioso dell'assicurazione invalidità diritti di previdenza professionale
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4623-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - principale - contro Oggetto R.G.N.4623/2018 Cron. Rep. Ud.23/11/2022 CC DE MATTEIS FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA LOTARIO n. 6, presso lo studio dell'avvocato SILVIA TAGLIENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUCIO NAPOLI; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2522/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/10/2017 R.G.N. 869/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 18.10.2017, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere a Franco De Matteis la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Franco De Matteis ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale fondato su un motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n.78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 22-ter, comma 2°, d.l. n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009), e dell’art. 12, commi 12-bis e 12-quater, d.l. n. 78/2010, cit., per avere la Corte territoriale accolto la domanda escludendo altresì l’applicabilità alla fattispecie del differimento previsto dalla normativa cit. in relazione al miglioramento delle aspettative di vita; che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, si lamenta violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, degli artt. 24, l. n. 794/1942, e 4, comma 1, d.m. n. 585/1994, nonché della legge n. 1051/1957, per avere la Corte di merito liquidato le spese del giudizio in misura inferiore ai parametri di legge; che il primo motivo del ricorso principale è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, da ult., 30971 del 2022); che il secondo motivo del ricorso principale è invece inammissibile, dovendo reputarsi la questione coperta dal giudicato interno per avere l’INPS impugnato in appello soltanto il capo della sentenza di prime cure che, erroneamente interpretando il disposto dell’art. 24, comma 5, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), aveva ritenuto inapplicabile alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, il differimento previsto dall’art. 12, comma 1, d.l. n. 78/2010, cit. (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata); che non rileva in contrario che la sentenza impugnata abbia comunque affermato motu proprio l’inapplicabilità alla prestazione per cui è causa dell’adeguamento del requisito anagrafico all’innalzamento della speranza di vita, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, ai fini della denuncia per cassazione della violazione di norme di diritto, possono essere considerate solo le statuizioni del giudice di appello che abbiano riguardato i motivi e le richieste formulate dall'appellante, dovendosi invece indefettibilmente rilevare da questa Corte la formazione del giudicato interno sulle questioni che abbiano formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa pronunzia e che non siano state ritualmente riproposte dalla parte interessata in sede di gravame (così da ult.

Cass. n. 34424 del 2021); che, pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, rimanendo assorbito il ricorso incidentale, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il secondo e assorbito il ricorso incidentale. Cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che prov