Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1096/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1096/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1096/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente ORDINANZA sul ricorso 10116-2016 proposto da: DUE A DI POGGESI NICLA E MERCURIO ANGELINA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO BORRI; - ricorrente - 2022 contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA', FRANCESCA SALVATORI che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 2094 c.c, art. 2697 c.c; Ordinanza — n. 1096/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società Due A di Poggesi Nicola e Mercurio Angelina snc ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre l'Inail resiste con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 2094 c.c. sui caratteri identificativi del rapporto di lavoro, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. sui principi che regolano l'onere probatorio in giudizio, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva ricostruito il rapporto di lavoro di Lorenzo Fasulo alla luce degli indici sintomatici della subordinazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato prestazione all'indipendente azienda ausiliare nell'assicurazione contro gli infortuni attività sottoposta a contribuzione contributo per l'assistenza finanziamento della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2094 c.c
Considerato che: Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 2094 c.c.
art. 2697 c.c
sui caratteri identificativi del rapporto di lavoro, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 10116-2016 proposto da: DUE A DI POGGESI NICLA E MERCURIO ANGELINA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO BORRI; - ricorrente - 2022 contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONECONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA', FRANCESCA SALVATORI che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 174/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/02/2016 R.G.N. 7/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 10116/16 Rilevato che: Con sentenza del 25.2.2016 n. 174, la Corte d'appello di Firenze accoglieva l'appello dell'Inps avverso la sentenza del tribunale di Arezzo che accoglieva, previa riunione, i due distinti ricorsi che la società Due A di Poggesi Nicola e Mercurio Angelina snc aveva proposto contestando il verbale di accertamento ispettivo e la cartella esattoriale emessi per il recupero degli importi contributivi Inps e dei premi assicurativi Inail evasi. Il tribunale, a sostegno dell'accoglimento dei ricorsi della società, rilevava che la natura subordinata delle prestazioni lavorative rese da Lorenzo Fasulo nei periodi gennaio 2007 - agosto 2008 e gennaio - febbraio 2009, sulla cui base l'Inps fondava la ritenuta evasione contributiva e l'Inail fondava l'azionato recupero dei premi assicurativi non era risultata dimostrata.

A sostegno dei propri assunti di accoglimento dell'appello, proposto sia dall'Inps che dall'Inal, la Corte distrettuale ha ritenuto che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di Lorenzo Fasulo erano da ascriversi all'area della subordinazione, trattandosi di svolgimento di attività che afferivano all'organizzazione aziendale, mentre al lavoratore non era richiesta la spendita della sua qualità di imprenditore o libero professionista; inoltre, secondo la Corte d'appello mancava qualsiasi autonomia organizzativa e strumentale attestata dalla mancata fatturazione dei costi di produzione.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società Due A di Poggesi Nicola e Mercurio Angelina snc ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre l'Inail resiste con controricorso. Considerato che: Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 2094 c.c. sui caratteri identificativi del rapporto di lavoro, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. sui principi che regolano l'onere probatorio in giudizio, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale aveva ricostruito il rapporto di lavoro di Lorenzo Fasulo alla luce degli indici sintomatici della subordinazione.

Il motivo è, in via preliminare, inammissibile. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata" (Cass. n. 1238/11, cfr. Cass. n. 5886/12). Nella specie, la società ricorrente solleva censure relative al merito dell'accertamento espresso dalla Corte di appello sulla natura del rapporto di I lavoro oggetto di controversia, censurando, in maniera non consentita, l'esame dei documenti, della deposizione dei testi e delle dichiarazioni rese in occasione dell'accertamento ispettivo, la cui valutazione discrezionale, congruamente motivata, è di competenza esclusiva del giudice del merito.

Nel merito, il motivo è, altresì, infondato, avendo la Corte d'appello - che pure aveva affermato di aderire al principio della presunzione di subordinazione che era onere delvt2itprA di lavano superare, enunciate da Cass. n. 18632/07 - espresso un ,(accertamàìo"diràt 162, reiatikamente al rapporto intercorso tra le " parti (Cass. n. 22846/22) con riferimento alle concrete modalità di espletamento dello stesso, quale la non autonoma gestione del lavoro da parte del prestatore e l'assoggettamento a direttive programmatiche imposte dal datore (oltre che sulla base della continuità della prestazione, della retribuzione fissa, dell'uso dei materiali aziendali e dell'assenza di un'organizzazione di tipo imprenditoriale in capo al Fasulo), accertamento che risulta congruamente motivato. (Li tv d.pburZ) ;AA-Cetg! Q,(1 kruli tur,A. 0W1 (.21 /22/ c>/.4_,Z4-12_ Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono i-n, , la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussisto i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. PQM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente a pagare all'Inail le spese di lite, che liquida nell'importo di C 1.500,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.

Così deciso i