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Ordinanza — n. 1086/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling deferral applies to early retirement for 80%+ disabled.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1086/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted early retirement to an 80% disabled worker. The INPS argued the statutory deferral period should apply to this specific category of early retirement. The court found the lower court erred by excluding this group from the deferral rule, thus ordering the lower judgment to be quashed and the pension claim rejected.

Regesto Legislator

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Art. 12, d.l. n. 78/2010; Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992: The statutory deferral period for early retirement applies broadly to all subjects, including those with 80% or more disability claiming early retirement under specific provisions, contrary to a restrictive interpretation.

Parole chiave

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early retirement deferral disability percentage threshold INPS pension claim statutory interpretation scope cassation quashing order prestazioni d'invalidità dell'assicurato diritti di previdenza professionale mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010)
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit.
Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29191 del 2018
Cass. n. 2382 del 2020
Cass. n. 30971 del 2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3619-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro Oggetto R.G.N.3619/2018 Cron. Rep. Ud.23/11/2022 CC SPANO ELISABETTA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI PASCA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2088/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositatail 29/08/2017 R.G.N. 209/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 29.8.2017, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Elisabetta Spano volta alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), e dunque dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Elisabetta Spano ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, da ult., 30971 del 2022); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di retrodatazione della decorrenza della pensione proposta da Elisabetta Spano; che, essendosi il principio di diritto cui s’è data qui continuità consolidato in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale, si ravvisano giusti motivi per compensare trale parti le spese dell’intero processo;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Elisabetta Spano. Compensa le spese de