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Ordinanza — n. 1083/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1083/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1083/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27974-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro Oggetto R.G.N.27974/2017 Cron. Rep. Ud.23/11/2022 CC ZOLLINO CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO n. 22, presso lo studio dell'avvocato MARCO TRONCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO LISI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1701/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/06/2017 R.G.N. 1707/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1083/2023 — snciv · Corte di Cassazione: - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro Oggetto R.G.N.27974/2017 Cron. Rep. Ud.23/11/2022 CC ZOLLINO CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO n. 22, presso lo studio dell'avvocato MARCO TRONCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO LISI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1701/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/06/2017 R.G.N. 1707/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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revisione delle prestazioni d'invalidità contenzioso dell'assicurazione invalidità prestazione d'assistenza istituto di previdenza continuazione delle prestazioni d'invalidità rinascita del diritto alla prestazione d'assicurazione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27974-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro Oggetto R.G.N.27974/2017 Cron. Rep. Ud.23/11/2022 CC ZOLLINO CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO n. 22, presso lo studio dell'avvocato MARCO TRONCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO LISI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1701/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/06/2017 R.G.N. 1707/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 19.6.2017, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere a Concetta Zollino la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Concetta Zollino ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, da ult., 30971 del 2022); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di