Decreto — n. 775/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo nella causa vertente tra: TAVASSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Galati 100/C presso lo studio dell’avvocato Anna D’ALISE, rappresentato e difeso dall’avvocato Bartolo Giuseppe SENATORE, giusta delega in atti; ricorrente contro COMUNE DI GRUMO NEVANO,in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo 18 presso lo studio dell’avvocato Nunzio RIZZO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Amalia RIZZO, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 4457/2019 della Corte diAppello di Napoli depositata l’08.10.2019 N.R.G. 5074/2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 775/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quantotale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile , pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
Parole chiave
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o nella causa vertente tra: TAVASSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Galati 100/C presso lo studio dell’avvocato Anna D’ALISE, rappresentato e difeso dall’avvocato Bartolo Giuseppe SENATORE, giusta delega in atti; ricorrente contro COMUNE DI GRUMO NEVANO,in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Popolo 18 presso lo studio dell’avvocato Nunzio RIZZO che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Amalia RIZZO, giusta delega in atti; controricorrente Avverso la sentenza n. 4457/2019 della Corte diAppello di Napoli depositata l’08.10.2019 N.R.G. 5074/2014.
Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alla controparte e che, in difetto di accettazione, occorre provvedere sulle spese; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quantotale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile , pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 1.800,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, e spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge. Roma, 9 gennaio 2023 Il Presidente Guido RAIMONDI