Ordinanza — n. 693/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso 19057-2017 proposto da: CALIO' MARIA STELLA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO DE LUCA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 4108 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricarrente - avverso la sentenza n. 1872/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/01/2017 R.G.N. 1249/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 36 d.lgs. n. 165/2001; Ordinanza — n. 693/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 12; - controricarrente - avverso la sentenza n. 1872/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/01/2017 R.G.N. 1249/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere Dott.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 19057-2017 proposto da: CALIO' MARIA STELLA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO DE LUCA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 4108 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricarrente - avverso la sentenza n. 1872/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/01/2017 R.G.N. 1249/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 23 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Vibo Valentia ed accoglieva la domanda proposta da Maria Stella Caliò nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del termine apposto ai contratti in virtù dei quali aveva prestato servizio presso il Ministero e, conseguentemente la conversione del rapporto ed il risarcimento del danno o, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistente l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, ma non dovuto neppure il risarcimento del danno a quella relativo per essere l'immissione in ruolo di cui la istantN avevao fruito,misuryf proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea perciò a sanzionare l'abuso; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Caliò, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il MIUR;
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 in relazione all'art. 32 I. n. 183/2010, lamenta la non conformità a diritto della disconosciuta spettanza alla ricorrente stessa del risarcimento del danno richiesto in via subordinata a fronte dell'accertata abusiva reiterazione dei contratti a termine da parte dell'Amministrazione datrice; che il motivo, deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass, n. 22552/2016) secondo cui nelle ipotesi di reiterazione abusiva realizzatesi dal 10.7.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13.7.2015 n. 107, rispettivamente con il personale e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in puro 200,29 Der esborsi e euro 3.500,00 per --- compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso ar