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Ordinanza — n. 688/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pensioner's appeal regarding solidarity contribution prescription period and lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 688/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the National Pension Fund's appeal against a lower court ruling that confirmed a pensioner's claim for the return of withheld solidarity contributions. The pensioner argued the five-year prescription period had expired, while the Fund contended the regulation did not violate higher laws. The court rejected the appeal by clarifying that the five-year prescription only applies when the debt is liquid and exigible, which was not the case here, thus applying the ordinary ten-year rule instead.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2; art. 2948 n. 4 cod. civ.; art. 2946 cod. civ.: In mandatory pension schemes, the five-year prescription period for claims requires the debt to be liquid and exigible; if the amount is disputed, the ordinary ten-year prescription applies.

Parole chiave

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solidarity contribution prescription period mandatory pension liquid and exigible ordinary prescription lack of reasoning pensioner rights rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2
Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008
2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L.
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763
3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488
1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L.
L. n. 201 del 2011, art. 24
artt. 3 e 38 Cost.
\ 24 nonché artt. 3 e 38 Cost., per essere il regolamento della Cassa idoneo ma derogare alle previsioni di legge.
art. 112 c.p.c.
Il terzo motivo è relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronucia in appello sulla questione relativa al termine prescrizionale già disattesa in primo grado, nonché degli artt.
artt. 2946 e 2948 c.c.
112 c.p.c., per omessa pronucia in appello sulla questione relativa al termine prescrizionale già disattesa in primo grado, nonché degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L.
R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129
2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R.
D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis
129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, invocandosi la decennalità del termine dì prescrizione.
art. 384 cod. proc. civ.
111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod.
art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 28663 del 2013
civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (ex plurimis, Cass. nr. 28663 del 2013;
Cass. nr. 21257 del 2014
Cass. nr. 21968 del 2015
21257 del 2014; Cass. nr. 21968 del 2015).
Cass. n.41320 del 2021
Invero, questa Corte di legittimità (Cass. n.41320 del 2021 e n.
Cass. n. 31642/22
Cass. n. 17742 del 2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19916-2020 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO n.25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2022 contro 3831 TARTARO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VITELLESCHI n. 26, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SPADARO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCOPAOLO RAGOZINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 873/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2020 R.G.N. 981/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Causa n. 11 - Cassa NPADC c. Tartaro - adunanza camerale del 10 novembre 2022 - Pres. Esposito, rel. Buffa La Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 19.5.20, ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda del pensionato in epigrafe (titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti) volto all'accertamento dell'illegittimità dell'applicazione del con tributo di solidarietà ex art. 22 reg. Cassa nel quinquennio 2009- 2013ed alla restituzione degli importi trattenuti sulla pensione al detto titolo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa, affidato a tre motivi ed a successiva memoria; resiste con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, il pensionato. Con ordinanza interlocutoria n. 18773/2022 la Sesta sezione della Corte, non ravvisando i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la definizione della causa con il rito camerale, ha rimesso gli atti a questa Sezione. Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione: del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; della L. n. 201 del 2011, art. \ 24 nonché artt. 3 e 38 Cost., per essere il regolamento della Cassa idoneo ma derogare alle previsioni di legge.

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 dei 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa,in ragione della legittimità della previsione della contibuzione di solidarietà. Il terzo motivo è relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronucia in appello sulla questione relativa al termine prescrizionale già disattesa in primo grado, nonché degli artt. 2946 e 2948 c.c., del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 e D.P.R. n. 639 del 1979, art. 47 bis, invocandosi la decennalità del termine dì prescrizione.

I primi due motivi vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla natura del contributo di solidarietà ed alla sua ritenuta legittimità anche in relazione alla realizzazione di equilibri di bilancio. A tale riguardo, la Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. n. 603 e 982 del 2019; n. 28054 del 2020, n. 6897 del 2022, n. 31642/22), in base al quale sì è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020).

Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici occasioni in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va mantenuto fermo ed i motivi devono essere rigettati, con assorbimento di ogni ulteriore censura. Il Collegio reputa infondato anche l'ultimo motivo. Pure a prescindere dalla configurabilità di un implicito rigetto del motivo di gravame, soccorre il principio della Corte in base al quale la mancanza di motivazione su una questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.

In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod. proc. civ., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta (ex plurimis, Cass. nr. 28663 del 2013;

Cass.nr. 21257 del 2014; Cass. nr. 21968 del 2015). Nel caso di specie, la decisione del giudice di appello, di conferma della sentenza di primo grado, anche in punto di decorrenza della prestazione dovuta e non prescritta, è conforme a diritto. Invero, questa Corte di legittimità (Cass. n.41320 del 2021 e n. 31642/22) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte n. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.

Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale, ma quella decennale ordinaria. Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza, con distrazione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Ragozini.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni