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Ordinanza — n. 684/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 684/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 684/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23267/2019 R.G. proposto da ASL Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Isabella Macrì e Ivan Turco, elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini; - ricorrente - contro Annarita Petrelli, Lucia Teresa Politi, Giovanna Alteri°, Maria Crispino, Daniela Giangrande, Vincenza Tania Ingrosso, Patrizia Miglietta, Rosalba Nicoli, Filomena Palmieri, Roberta Presta, Anna Maria Riezzo e Annarita Trevisi, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Raimondo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio 20; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 389/2019 pubblicata il 21 maggio 2019.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 684/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con nota di deposito datata 3 maggio 2022 le parti hanno comunicato di avere conciliato la vertenza e di chiedere la definizione del giudizio. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in forza dell'accordo intervenuto fra le parti, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass., SU, n. 8980 dell'Il aprile 2018). Le spese del giudizio sono compensate, attesa la concorde richiesta delle parti sul punto. Non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 q uate r, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il raddoppio del contributo unificato, considerata la ragione della decisione.

Parole chiave

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diritti di previdenza professionale diritto al salario classe di stipendio ricorso del personale riesame della rendita AI rivalutazione dei salari
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23267/2019 R.G. proposto da ASL Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Isabella Macrì e Ivan Turco, elettivamente domiciliata in Roma, via Barnaba Tortolini; - ricorrente - contro Annarita Petrelli, Lucia Teresa Politi, Giovanna Alteri°, Maria Crispino, Daniela Giangrande, Vincenza Tania Ingrosso, Patrizia Miglietta, Rosalba Nicoli, Filomena Palmieri, Roberta Presta, Anna Maria Riezzo e Annarita Trevisi, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Raimondo ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio 20; - controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 389/2019 pubblicata il 21 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 novembre 2022 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Annarita Petrelli, Lucia Teresa Politi, Giovanna Alterio, Maria Crispino, Daniela Giangrande, Vincenza Tania Ingrosso, Patrizia Miglietta, Rosalba Nicoli, Filomena Palmieri, Roberta Presta, Anna Maria Riezzo e Annarita Trevisi hanno proposto ricorso contro l'ASL Lecce presso il Tribunale di Lecce, chiedendo venisse riconosciuto il diritto al superiore inquadramento in categoria B, con richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive.

Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4828/2013, ha rigettato il ricorso. Annarita Petrelli, Lucia Teresa Politi, Giovanna Alterio, Maria Crispino, Daniela Giangrande, Vincenza Tania Ingrosso, Patrizia Miglietta, Rosalba Nicoli, Filomena Palmieri, Roberta Presta, Anna Maria Riezzo e Annarita Trevisi hanno proposto appello che la Corte d'appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, ha accolto. L'ASL Lecce ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi. Annarita Petrelli, Lucia Teresa Politi, Giovanna Alterio, Maria Crispino, Daniela Giangrande, Vincenza Tania Ingrosso, Patrizia Miglietta, Rosalba Nicoli, Filomena Palmieri, Roberta Presta, Anna Maria Riezzo e Annarita Trevisi si sono difese con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con nota di deposito datata 3 maggio 2022 le parti hanno comunicato di avere conciliato la vertenza e di chiedere la definizione del giudizio. Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in forza dell'accordo intervenuto fra le parti, con conseguente venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata (Cass., SU, n. 8980 dell'Il aprile 2018). Le spese del giudizio sono compensate, attesa la concorde richiesta delle parti sul punto. Non sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 q uate r, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il raddoppio del contributo unificato, considerata la ragione della decisione.

P.Q.M.

La Corte, - dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo fra le parti determinativo del venire meno dell'efficacia della sentenza impugnata; - compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sez