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Ordinanza — n. 405/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 405/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 405/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5071/2019 R.G. proposto da: S.E.U.S.SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA Società consortile per azioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA che larappresenta e difende -ricorrente- contro GIORDANO GIUSEPPE, SI.S.E. SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA IN LIQUIDAZIONE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 967/2018 pubblicata il05/12/2018, R.G. n. 454/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.PREMESSOCHE 1. con sentenza 5 dicembre 2018, la Corte d’appello di Messina ha rigettato il reclamo di Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria (S.E.U.S.) s.c.p.a., subentrante a Siciliana Servizi Emergenza (SI.SE.) s.p.a., avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento da questa intimato a Giuseppe Giordano con lettera 6 ottobre 2014 (e decorrenza dal 28 febbraio 2015) e condannato le due società alla riammissione in servizio del lavoratore con la qualifica e le mansioni precedenti e l’anzianità maturata, nonché al risarcimento del danno commisurato a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

Regesto Legislator

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art. 2112 c.c, art. 31 d.lgs. 165/2001, art. 390 c.p; Ordinanza — n. 405/2023 — snciv · Corte di Cassazione: non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002.

Parole chiave

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protezione dalla disdetta sospensione delle indennità di disoccupazione licenziamento del pubblico dipendente licenziamento per motivi economici trasferimento dei rapporti di lavoro indennità di buonuscita

Disposizioni normative citate

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art. 2112 c.c
al suo esito, essa ha quindi ritenuto, così come il primo giudice, l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.
art. 31 d.lgs. 165/2001
anche in riferimento all’art. 31 d.lgs. 165/2001 (per la natura pubblica dei soggetti interessati); e ha pure escluso alcuna preclusione derivante dal blocco di nuove assunzioni stabilito dalla legge regionale n.
art. 390 c.p
34429), sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5071/2019 R.G. proposto da: S.E.U.S.SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA Società consortile per azioni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA che larappresenta e difende -ricorrente- contro GIORDANO GIUSEPPE, SI.S.E. SICILIANA SERVIZI EMERGENZA SPA IN LIQUIDAZIONE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 967/2018 pubblicata il05/12/2018, R.G. n. 454/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.PREMESSOCHE 1. con sentenza 5 dicembre 2018, la Corte d’appello di Messina ha rigettato il reclamo di Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria (S.E.U.S.) s.c.p.a., subentrante a Siciliana Servizi Emergenza (SI.SE.) s.p.a., avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento da questa intimato a Giuseppe Giordano con lettera 6 ottobre 2014 (e decorrenza dal 28 febbraio 2015) e condannato le due società alla riammissione in servizio del lavoratore con la qualifica e le mansioni precedenti e l’anzianità maturata, nonché al risarcimento del danno commisurato a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori;

2. la Corte territoriale ha operato una minuziosa ricostruzione del quadro normativo regolante l’affidamento di servizi di trasporto per l’emergenza 118 nella successione tra le due società pubbliche in riferimento alla scadenza della convenzione tra la Regione Sicilia e la Croce Rossa e di quelle successive transitorie della Regione con S.E.U.S. e SI.SE., per l’acquisizione e la gestione dalla prima (impegnatasi alla definizione del relativo programma entro il termine del 31 gennaio 2010 poiprorogato, per il trasferimento delle risorse economiche necessarie dalla Regione Sicilia) dei beni, dei rapporti giuridici e del personale licenziato dalla seconda, con attivazione in data 11 dicembre 2009 della procedura prevista dalla l. 223/1991;

3. al suo esito, essa ha quindi ritenuto, così come il primo giudice, l’applicabilità dell’art. 2112 c.c. anche in riferimento all’art. 31 d.lgs. 165/2001 (per la natura pubblica dei soggetti interessati); e ha pure escluso alcuna preclusione derivante dal blocco di nuove assunzioni stabilito dalla legge regionale n. 11 del 2010, in vigore dal 28 maggio 2010 (data successiva all’accordo sindacale 15 marzo 2010, di assunzione dell’obbligo di S.E.U.S. all’assunzione del personale), avendo anzi l’art. 20, sesto comma previsto che “al fine di garantire il livello occupazionale, il personale delle società in servizio alla data del 31 dicembre 2009 è trasferito nelle società risultanti dal processo di riordino”;

4. con atto notificato il 1° febbraio 2019, S.E.U.S. s.c.p.a. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il lavoratore e SI.SE. s.p.a. intimati non hanno svolto attività difensiva;5. prima dell’odierna adunanza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia in data 11 novembre 2022 per conciliazione a spese compensate;

6. poiché non vi sono parti costituite, cui essa debba essere notificata (sia pure soltanto ai fini delle spese, posto che la rinunciaal ricorso per cassazione si perfeziona nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione; essa producendo, in quanto atto unilaterale recettizio, l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione: Cass. s.u. 24 dicembre 2019, n. 34429), sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese;

7. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo;nu