Italian Supreme Court dismisses appeal against dismissal of fixed-term contract illegality due to job stabilization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by teachers and staff against the Ministry of Education regarding abusive fixed-term contract renewals. The lower court found the repeated contracts illegal but deemed the subsequent job stabilization a proportionate remedy that effectively cancelled the consequences of the violation. Consequently, the court held that the stabilization measure satisfied the requirements of EU Directive 1999/70/EC, rendering the claim for damages inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 Directive 1999/70/EC; Art. 434 c.p.c.: Where job stabilization follows abusive fixed-term contract renewals, it constitutes a proportionate and effective remedy that cancels the consequences of the violation, precluding further compensation claims.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17951-2017 proposto da: QUERCI FRANCESCA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO BETTI, PAOLO RIDOLFI; BONSI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 9, presso lo studio dell'Avvocato CARLO RIENZI che lo rappresenta e difende; 2022 - ricorrenti - 4107 contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 69/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/06/2015 R.G.N. 1197/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 15 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena, sulla domanda proposta da Paolo Bonsi e Francesca Querci nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca rigettava quella relativa alla declaratoria di illegittimità dei contratti a termine in virtù dei quali avevano prestato servizio presso il Ministero ed al risarcimento del danno correlato all'abusiva reiterazione degli stessi e dichiarava il diritto degli istanti alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile in base all'anzianità maturata nei periodi effettivamente lavorati e fino alla loro avvenuta stabilizzazione, nei limiti della prescrizione; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, da un lato, sussistente l'abusiva reiterazione dei contratti a termine ma non dovuto neppure il risarcimento del danno a quella relativo per essere l'immissione in ruolo di cui la gli istanti avevano fruito misura, proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea perciò a sanzionare l'abuso; che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli originari istanti, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR;
CONSIDERATO che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., lamentano la non conformità a diritto della decisione di rigetto dell'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso in appello del MIUR; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE, del preambolo della stessa, delle Considerazioni generali dell'Accodo quadro allegato alla medesima, delle clausole, 1, lett. B, 2, punto 1, e 5, punto 1, dello stesso Accordo nonché degli artt. 1, 4, 5, 10 e 11, d.lgs. n. 368/2001, anche in combinato disposto con l'art. 4, I. n. 124/1999 e 36, d.lgs. n. 165/2001, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa ad escludere la ricorrenza nella specie dell'illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE, delle clausole, 1, 2, punto 1, 4 e 5, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva nonché degli artt. 1, 4, 5, d.lgs. n. 368/2001 e 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa a sancire l'essere in ogni caso intervenuta a seguito della stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, la riparazione dell'illecito insito nella reiterazione abusiva delle assunzioni precarie; che il primo motivo, deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte con la decisione assunta a sezioni unite n. 1717/2020, secondo cui ai fini dell'operatività del termine breve è necessario che la notificazione della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato che del notificante, manifestazione di volontà non rilevabile in relazione all'atto nella specie fatto oggetto di notifica rubricato "Atto di istanza e di accesso da adempiere nel termine di 90 giorni" con allegata la sentenza poi impugnata; che parimenti infondati risultano il secondo ed il terzo motivo di ricorso, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, e ciò alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte con la decisione n. 22552/2016 secondo cui nelle ipotesi di reiterazione abusiva realizzateksi dal 10.7.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13.7.2015 n. 107, rispettivamente con il personale e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna 01M iricorrentEk al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a