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Sentenza — n. 379/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tardiness of disciplinary contestation and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 379/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by an engineer against a disciplinary sanction imposed by the Province of Siena. The lower court dismissed the claim because the administrative body had prior knowledge of the alleged misconduct but only formally contested it late in the proceedings, violating preclusion rules, and because the employee's claim regarding the calculation of deductions lacked specific factual grounding. The court held that since the lower judgment relied on multiple independent grounds, the appellant must specifically challenge each one, and the generic nature of the third ground rendered it inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 414 c.p.c.; Art. 420 c.p.c.; Art. 25 comma 2 CCNL comparto 2001: An appeal against a judgment based on multiple independent grounds is inadmissible unless each ground is specifically challenged, and generic accusations failing to address the court's specific reasoning are rejected.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardiness of contestation preclusion rules multiple grounds of judgment specificity of appeal disciplinary sanction calculation of deductions inadmissibility of appeal sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 414 c.p.c.
Art. 420 c.p.c.
414 c.p.c., solo nel verbale dell'udienza ex art. 420 c.p.c.
Art. 25 comma 2 CCNL comparto 16.5.2001
Con il terzo motivo, rubricato con riguardo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 2, del CCNL di comparto del 16.5.2001, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'aver disatteso i criteri, contrattualmente definiti, per il computo degli importi soggetti a trattenuta.
Art. 23 comma 8 bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
art. 414 c.p
art. 420 c.p
414 c.p.c., solo nel verbale dell'udienza ex art. 420 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18641/17
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 13991-2020 proposto da: GIOMI DAVID, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MATERA n. 23/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO GERMANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE CORTAllO; - ricorrente - 2022 contro 3898 PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato DANIELA JOUVENAL LONG, rappresentata e difesa dall'avvocato LEONARDO PIOCHI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 303/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/10/2019 R.G.N. 112/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 2 ottobre 2019 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena, rigettava la domanda proposta da David Giorni nei confronti della Provincia di Siena, alle cui dipendenze l'istante, ingegnere, operava con qualifica di esperto informatico ed inquadramento in categoria D del CCNL di comparto, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 15 irrogata a fronte della contestazione con la quale gli veniva addebitato di aver utilizzato la sua conoscenza del sistema informatico ed i permessi di accesso di cui disponeva per intervenire sui software di rilevamento delle presenze e modificare la sequenza delle timbrature inserendone di inesistenti in relazione alla propria posizione, con condanna dell'Amministrazione a restituire all'istante gli importi a tale titolo trattenuti sulla sua busta paga.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, l'eccezione proposta dal Giorni di decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio dell'azione disciplinare fondata sul rilievo pe cui già in anticipo rispetto alla contestazione l'Amministrazione avrebbe avuto contezza del fatto addebitato, tardiva in quanto sollevata, in violazione delle preclusioni di cui all'art. 414 c.p.c., solo nel verbale dell'udienza ex art. 420 c.p.c. ed altresì infondata dovendosi escludere che alla data indicata dal Giorni l'Amministrazione, ove pure consapevole delle anomalie nelle timbrature, lo fosse anche della riferibilità di tali anomalie all'intervento del Giorni, resa nota solo all'esito della relazione tecnica della società che aveva realizzato il relativo software; riteneva poi nel merito sussistente l'inadempimento contestato e corretto il criterio di calcolo della trattenuta.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Giorni, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Provincia di Siena. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine alla ritenuta tardività dell'eccezione sollevata dal ricorrente di decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio dell'azione disciplinare, ratio decidendi su cui la Corte medesima fonda la sancita inammissibilità.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la ricorrenza dell'inadempimento addebitato, stante il tenore dubitativo, cica la riferibilità al ricorrente delle anomalie riscontrate, della relazione della società fornitrice del software. Con il terzo motivo, rubricato con riguardo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 2, del CCNL di comparto del 16.5.2001, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l'aver disatteso i criteri, contrattualmente definiti, per il computo degli importi soggetti a trattenuta.

Il primo motivo si rivela inammissibile essendosi il ricorrente limitato ad impugnare la decisione della Corte territoriale di inammissibilità per tardività dell'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio dell'azione disciplinare avanzata dall'odierno ricorrente in relazione all'essere a sua volta tardiva la contestazione disciplinare elevata a suo carico, che integra solo una delle due rationes decidendi che sorreggono la pronunzia di rigetto dell'eccezione; infatti quella pronunzia si basa anche su una seconda ratio decidendi data dalla sancita infondatezza dell'eccezione stessa; per costante giurisprudenza di questa Corte, ove venga impugnata una sentenza - o un capo di questa - che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, per giungere alla cassazione della pronunzia è necessario che ciascuna di esse sia specificamente censurata; diversamente la ratio decidendi non impugnata, diventando definitiva, impedisce a monte l'annullamento della statuizione, cos' rendendo inammissibili le censure mosse alle concorrenti ragioni (v., per tutte, Cass. n. 18641/17) Di contro infondato risulta il secondo motivo, avendo la Corte territoriale, con ampie argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, escluso che la relazione tecnica redatta dalla società che aveva realizzato il software inducesse dubbi sulla riferibilità al ricorrente e così sull'appuntarsi in capo al medesimo della responsabilità delle anomalie riscontrate.

Ancora inammissibile deve ritenersi dal canto suo il terzo motivo, stante la genericità della censura che non si misura con il rilievo dalla Corte territoriale posto a base della decisione sul punto assunta per il quale la norma sin dal primo grado invocata dal ricorrente, l'art. 25 del CCNL 16.5.2001 ha "contenuto e oggetto del tutto diverso da quanto affermato dall'appellato" Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 670,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.11.2022. x Il Consigliere es