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Ordinanza — n. 296/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 296/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 296/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ULA B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 603/2017 R.G. proposto da: AGENZIA PROVINCIALE FROSINONE FORMAZIONE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO N. 2, presso lo studio degli avvocati GAETANO CAPPUCCI e ITALICO PERLINI che la rappresentano e difendono -ricorrente- contro CIARDO ORIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, N.23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 1721/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 23/06/2016 R.G. n. 4288/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 296/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l'integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018).

Parole chiave

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lavoro a tempo determinato riduzione dell'orario di lavoro controversie di lavoro assegno per il periodo d'introduzione lavoro sostitutivo rapporto di lavoro
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Testo completo

ULA B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 603/2017 R.G. proposto da: AGENZIA PROVINCIALE FROSINONE FORMAZIONE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO N. 2, presso lo studio degli avvocati GAETANO CAPPUCCI e ITALICO PERLINI che la rappresentano e difendono -ricorrente- contro CIARDO ORIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, N.23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 1721/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 23/06/2016 R.G. n. 4288/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:1.con sentenza in data 23 giugno 2016 n. 1721 la Corte d' a ppello di Roma accoglieva l’appello proposto da Oriana Ciardo e, per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, dichiarava sussistente inter partesun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.10.2007, con mansioni di collaboratrice am ministrativa organizzativa, ordinando all’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione di riammettere in servizio la lavoratrice in menzione , in favore della quale riconosceva altresì un’indennità risarcitoria commisurata a n. 12 mensilità dell’ultima retribuzioneglobale di fatto;

2. ha proposto ricorso per la cassazione l’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione sulla base di due motivi, ai quali l’intimata ha resistito con controricorso; 3.successivamente le parti (rispettivamente, la controricorrente , con nota dell’8.11.2022, e la ricorrente, con nota 29.11.2022 ) ha nno depositato verbaledi conciliazione presso l’Ispettorato T erritoriale del Lavorodi Frosinone, debitamente sottoscritto in tale sede , e d ha nno concordemente chiesto emettersi pronuncia di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

CONSIDERATO CHE: 1.dalla scrittura privata allegata al verbale di conciliazione, in data 10.3.2017, dinanzi alla Commissione provinciale di Concilia zione presso l'Ispettorato Territoriale di Frosinone risulta che, in relazione alla presente controversia, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo; in particolare, nell'ambito di tale accordo, l’Agenzia Provinciale Frosinone Formazionee la Ciardo si sono impegnate a non proseguire il contenzioso di cui alla premessa , dandosi atto reciprocamente « dell’estinzione totale e definitiva di ogni controversia», ivi compresa quella introdotta con il ricorso per cassazionein atti;2. la definizione transattiva della lite determina il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

3. le spese del giudizio sono compensate in conformità con le determinazioni transattive;

4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla legge 24.12.12 n. 228, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l'integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa fra le parti le