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Ordinanza — n. 246/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling deferral applies to 80%+ disabled early retirees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 246/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that granted an early retirement pension to a disabled woman without applying the statutory deferral period. The INPS argued the deferral rule did not cover invalids with over 80% disability, but the court found the legislative text broadly includes all early retirees. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remanded for a new decision applying the deferral.

Regesto Legislator

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Art. 12, d.l. n. 78/2010; Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992: The deferral of pension commencement applies to all early retirees, including those with over 80% disability, as the legislative intent covers all subjects accessing early retirement under specific regulations.

Parole chiave

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pension deferral early retirement invalidity percentage INPS liability cassation appeal istituto di previdenza diritti di previdenza professionale prestazioni della sicurezza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010)
503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Rosa Stefana Putignano ha resistito con controricorso;
Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29191 del 2018
Cass. n. 2382 del 2020
Cass. n. 30971 del 2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20889-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro PUTIGNANO ROSA STEFANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO n. 22, presso lo studio dell'avvocato Oggetto R.G.N.20889/2017 Cron. Rep. Ud.24/11/2022 CC MARCO TRONCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO LISI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 793/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/03/2017 R.G.N. 874/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 23.3.2017, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a Rosa Stefana Putignano la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Rosa Stefana Putignano ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime dei differimenti previsto dall'art. 12, d.l. n. 78/2010, cit., si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso per volontà del legislatore non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti” (così Cass. nn. 29191 del 2018, 2382 del 2020 e, da ult., 30971 del 2022); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M.La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio d