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Ordinanza — n. 245/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling deferral applies to early retirement for 80%+ disabled.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 245/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the INPS's appeal against a lower court judgment that had denied a deferral for an early retirement pension. The INPS argued that the statutory deferral rule should apply to the early retirement provision for invalids with at least 80% disability. The court ruled that the deferral regime applies broadly to this specific pension type unless explicitly excluded, leading to the reversal of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 5, lett. b), l. n. 247/2007; Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992: The statutory deferral of pension commencement applies to early retirement pensions for invalids with 80% or more disability absent specific exclusionary provisions.

Parole chiave

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early retirement pension invalids disability percentage statutory deferral rule INPS social security pension commencement date diritto alle prestazioni prestazioni d'invalidità dell'assicurato assistenza e previdenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 5, lett. b), l. n. 247/2007
503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. b), l. n. 247/2007; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Nicola Mastandrea è rimasto intimato;
Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento;che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime del differimento previsto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1931 del 2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7504-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro MASTANDREA NICOLA; -intimato - Oggetto R.G.N.7504/2017 Cron. Rep. Ud.24/11/2022 CC avverso la sentenza n. 802/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/10/2016 R.G.N. 369/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata l’11.10.2016, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere a Nicola Mastandrea la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza l’applicazione del differimento di cui all’art. 1, comma 5, lett. b), l. n. 247/2007; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Nicola Mastandrea è rimasto intimato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, lett. b), l. n. 247/2007, per avere la Corte ritenuto che il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dalla norma cit. non dovesse applicarsi all’anticipazione della pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per gli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento;che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il regime del differimento previsto dall'art. 1, comma 5, lett. b), l. n. 247/2007, si applica anche alla pensione di vecchiaia prevista dall’art. 1, comma8, d.lgs. n. 503/1992, in favore degli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, e in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispettoai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia (così Cass. n. 1931 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di