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Ordinanza — n. 244/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows pension claim by cassation, overturning lower court on contribution years rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 244/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed Maria Assunta Marino's pension appeal against the INPS, overturning a lower court decision that denied her early retirement benefits. Marino argued that the statutory requirement for twenty years of contributions should not apply to her because she had already met the previous standard of 780 weeks by December 31, 1992. The court ruled in her favor, holding that the transitional provisions of the relevant law preserved the older contribution threshold for those who had already accumulated it before the new rules took effect.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992; Art. 2, d.lgs. n. 503/1992: The court established that the transitional provisions of the pension law preserve the previous contribution requirements for individuals who had already met them by the specified cutoff date, thereby preventing the application of newer, higher thresholds to such cases.

Parole chiave

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early retirement pension contribution years requirement transitional provisions INPS social security cassation appeal outcome contenzioso dell'assicurazione invalidità mantenimento della previdenza riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che la norma cit.
Art. 2, d.lgs. n. 503/1992
Art. 24, n. 2, d.l. n. 201/2011
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1290-2017 proposto da: MARINO MARIA ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO DRISALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato BENEDETTO GUGLIELMO; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, Oggetto R.G.N.1290/2017 Cron. Rep. Ud.24/11/2022 CC rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4336/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/10/2016 R.G.N. 2741/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.10.2016, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, proposta da Maria Assunta Marino; che avverso tale pronuncia Maria Assunta Marino ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, per avere la Corte di merito ritenuto che la norma cit. avesse elevato a venti anni il requisito contributivo minimo per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata;che, con il secondo motivo, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione dell’anzidetta disciplina di cui al d.lgs. n. 503/1992, che precisa all’art. 2 che, ai fini della prestazione de qua , continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla normativa previgente nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31.12.1992; che, con il terzo motivo, la ricorrente ribadisce l’impossibilità di dare applicazione alla previsione dell’art. 24, n. 2, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), che ha elevato il requisito contributivo per l’accesso alla prestazione; che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, tutti ruotando intorno all’affermazione dei giudici territoriali secondo cui, a prescindere dalle innovazioni apportate dal d.l. n. 201/2011, cit. (qui non applicabile, avendo la ricorrente maturato i requisiti di età e contribuzione prima della sua entrata in vigore), il requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione di cui trattasi sarebbe di venti anni; che, ciò posto, i motivi sono fondati, prevedendo come detto l’art. 2, d.lgs. n. 503/1992, che “i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa” (e dunque, per quel che qui rileva, il requisito contributivo di 780 settimane, poi fatto salvo anche dall’art. 1, l. n. 335/1995) debbano trovare applicazione anche “nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992”, tra i quali deve annoverarsi la ricorrente, sulla base delle incontroverse risultanze dell’estratto conto retributivo allegato in atti, che evidenziano a tale data il possesso di n. 836 contributi (erroneamente indicati in 896 a pag. 2 della sentenza impugnata); che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spe