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Ordinanza — n. 14651/2023 — snciv Generato dall'IA

Court declares jurisdiction of Siena or Lucca over extracontractual liability claim against bank.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14651/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Tribunal of Prato incompetent and transferred the case to Siena or Lucca. Plaintiffs argued for consumer forum jurisdiction, but the lower court correctly identified the claim as extracontractual liability under Article 2049 of the Civil Code. Consequently, the general rules for legal persons and torts applied, establishing jurisdiction at the defendant's seat or the place of the tort.

Regesto Legislator

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Art. 33 comma 2 lett. u) d.lgs. 206/2005; Art. 19, 20 c.p.c.: When liability is extracontractual rather than contractual, consumer forum jurisdiction does not apply, and competence lies with the defendant's seat or the place of the tort.

Parole chiave

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extracontractual liability consumer forum jurisdiction tort jurisdiction legal persons forum place of tort regulation of competence Article 2049 Civil Code trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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Art. 33 comma 2 lettera u) del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
foro del consumatore, di cui all’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs.
Art. 19 c.p.c.
ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Prato, non trovando applicazione il foro del consumatore, ma quello generale delle persone giuridiche, ex art. 19 c.p.c., ovvero uno tra quelli alternativi exart.
Art. 20 c.p.c.
19 c.p.c., ovvero uno tra quelli alternativi exart. 20 c.p.c. I ricorrenti hanno proposto il ricorso per regolamento assumendo invece l’applicabilità di detto foro.
Art. 2049 c.c.
ed extracontrattuale exart. 2049 c.c.».
Art. 1228 c.c.
dinanzi al Tribunale di Prato per sentire «accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Banca MPS per l’operato del proprio dipendente Franco Brogi e per l’effetto condannare la banca convenuta al risarcimento danni da responsabilità contrattuale ex art. 1228, 1175, 1375 c.c.
Art. 1175 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
art. 19 c.p
ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Prato, non trovando applicazione il foro del consumatore, ma quello generale delle persone giuridiche, ex art. 19 c.p.c., ovvero uno tra quelli alternativi exart.
art. 2049 c.c
ed extracontrattuale exart. 2049 c.c.».

Giurisprudenza citata

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Cass. 25 gennaio 2018, n. 1951
è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1951).
Cass. 20 giugno 2001, n. 8381
(che configura una responsabilità aquiliana: Cass. 20 giugno 2001, n. 8381;
Cass. 29 agosto 1995, n. 9100
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9442/2022 R.G. proposto da : FANELLI NICCOLO, VARLUNGHI MARZIA, elettivamente domiciliati in VIAREGGIO CORSO GARIBALDI 152, presso lo studio dell’avvocato MORINI GIAMPAOLO (MRNGPL73R03E625O) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PRATO n. 162/2022 depositata i l 18/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE Fanelli Niccolò e Varlunghi Marzia ricorrono per regolamento di competenza, illustrato da memoria, contro la sentenza del Tribunale di Prato, emessa il 18 marzo 2022, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Siena ovvero di quello di Lucca, nelle cause riunitepromosse nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., aventi entrambe ad oggetto l’accertamento della responsabilità di quest’ultima per le condotte illecite poste in essere da un suo dipendente, con la condanna della medesima al risarcimento del danno.

L’intimata non spiega difese. Il procuratore generale ha concluso per la dichiarazione della competenza dei Tribunale di Siena o Lucca. CONSIDERATO CHE Con distinti atti di citazione notificati il 18 agosto 2019 Varlunghi Marzia e Fanelli Niccolò hanno agito in giudizio nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. dinanzi al Tribunale di Prato per sentire «accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Banca MPS per l’operato del proprio dipendente Franco Brogi e per l’effetto condannare la banca convenuta al risarcimento danni da responsabilità contrattuale ex art. 1228, 1175, 1375 c.c. ed extracontrattuale exart. 2049 c.c.».

La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Prato, non trovando applicazione il foro del consumatore, ma quello generale delle persone giuridiche, ex art. 19 c.p.c., ovvero uno tra quelli alternativi exart. 20 c.p.c. I ricorrenti hanno proposto il ricorso per regolamento assumendo invece l’applicabilità di detto foro. RITENUTO CHE La competenza appartiene, alternativamente, al Tribunale di Siena o al Tribunale di Lucca. I ricorrenti invocano il c.d. foro del consumatore, di cui all’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che secondo l’orientamento di questa S.C.

è esclusivo ed inderogabile, a meno che il professionista non dimostri che la clausola di deroga in favore di altri fori sia stata oggetto di trattativa individuale tra le parti (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1951). Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, il giudice di merito, sulla base della prospettazione resa dai medesimi attori, ha ritenuto che l’invocata responsabilità della banca fosse di tipo extracontrattuale, fondandosi essenzialmente sull’applicabilità dell’art. 2049 c.c. (che configura una responsabilità aquiliana: Cass. 20 giugno 2001, n. 8381;

Cass. 29 agosto 1995, n. 9100), in tema di responsabilità dei padroni e committenti per i fatti illeciti commessi da domestici e commessi, non rinvenendosi un vincolo di natura contrattuale tra gli istanti e la banca, come tale idoneo ad ingenerare, secondo la prospettazione degli stessi istanti, una qualsivoglia responsabilità nascente dal rapporto instauratosi tra il professionista e il consumatore. Pertanto, è corretta la dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Prato, luogo di residenza dei danneggiati, radicandosi la competenza, alternativamente, presso il foro di Siena, sede della società convenuta, exart. 19 c.p.c., ovvero presso il foro di Lucca, exart. 20 c.p.c., luogo in cui sono state poste in essere le condotte illecite del dipendente di MPS, nonché luogo in cui – secondo l’affermazione del giudice di merito qui non censurata – l’obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio deve essere eseguita.

Va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Siena o Lucca, ed è rimessa a quello di essi dinanzi al quale la causa verrà riassunta la regolazione delle spese del presente giudizio di regolamento. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Siena o del Tribunale di Lucca, avanti ad uno dei quali rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a no