Court dismisses appeal against Milan court, upholding exclusive jurisdiction clause in favor of Turin court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Somaschini SPA against the Milan Tribunal's declaration of incompetence. The appellant argued that a 2019 contract lacked the required signature for the exclusive jurisdiction clause under Article 1341 of the Civil Code, rendering it void. The court rejected this claim, finding the 2019 document was merely an integrative agreement that explicitly preserved the original 2018 contract's terms, including the valid jurisdiction clause. Consequently, the exclusive jurisdiction of the Turin Tribunal was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28, 29 c.p.c.; Art. 1341 c.c.: An integrative agreement that explicitly preserves the terms of a prior contract does not invalidate the exclusive jurisdiction clause contained therein, provided the clause remains unmodified and the parties' intent to maintain the original relationship is clear.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13439/2022 R.G. proposto da : SOMASCHINI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA, 4, presso lo studio dell’avvocato DE SENSI VINCENZO (DSNVCN70C31M208P) rappresentato e difeso dagli avvocati INZITARI BRUNO (NZTBRN48L24B354F), SCIOLTI ROSSELLA (SCLRSL61D54A944Z) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 8, presso lo studio dell’avvocato TREVISAN MARCO (TRVMRC75P22F241F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NAPOLI MARIO (NPLMRA53L04Z600Z) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 34281/2021 depositata il 13/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE SOMASCHINI S.p.A. ricorre per regolamento di competenza, formulando tre mezzi, nei confronti di INTESA SANPAOLO S.p.A., contro l’ordinanza del 12 aprile 2022 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando come competente il Tribunale di Torino in forza di clausola contrattuale che fissava la competenza esclusiva di detto giudice contenuta in due contratti di Digital Banking Imprese comprensivo di un servizio di Corporate Banking Interbancario stipulati il 30 novembre 2018 e 10 settembre 2019 INTESA SANPAOLO S.p.A. resiste con controricorso.
Il procuratore generale ha concluso per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Torino. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE La ricorrente ha formulato i seguenti motivi PRIMO MOTIVO, ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. - omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere il Giudice basato la decisione su un contratto ormai estinto e aver omesso di rilevare che il contratto sottoscritto tra le Parti in data 10 settembre 2019, sostitutivo del precedente in data 3 dicembre 2018, non recava la specifica sottoscrizione ex art.1341 c.c.in relazione alla clausola di deroga al foro ex artt. 28 e 29 c.p.c. di cui all’art. 15.2., con conseguente nullità ed inefficacia della stessa clausola; - ovvero comunque ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.28 e 29 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 1341 e 2697 c.c., nonché artt. 115 e 116 e132, n. 5), c.p.c.
SECONDO MOTIVO ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le Parti per avere il Tribunale di Milano omesso di considerare nella loro interezza le diverse censure, contestazioni e petita che costituiscono la domanda svolta da Somaschini nei confronti di Intesa e per aver omesso di considerare i diversi contratti intercorsi direttamente tra Somaschini e Intesa che individuavano il foro di Milano quale competente a decidere o, comunque, ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. -violazione dell’art. 19 c.p.c.
TERZO MOTIVO, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 28 e 29 c.p.c. in relazione alla determinazione del foro della persona giuridica. RITENUTO CHE Il primo mezzo si fonda sull’assunto che il contratto del 30 novembre 2018 sarebbe stato integralmente superato da quello del 10 settembre 2019, mancante della sottoscrizione della clausola derogativa della competenza ai sensi dell’articolo 1341 c.c.: ma, a parte il fatto che il contratto del 10 settembre 2019, nella versione prodotta dalla ricorrente, che ne ha anche inserito gli stralci pertinenti nel corpo del ricorso, non manca della ulteriore menzionata sottoscrizione di cui alla citata norma, ma manca in radice di sottoscrizione, sicché non si comprende come possa aver sostituito il contratto precedente, sta di fatto che il contratto del 2019 si presenta espressamente quale accordo integrativo del contratto sottoscritto nel 2018, come risulta dalla stessa intestazione del documento:
«accordo integrativo del contratto per l’erogazione del Servizio di Digital Banking Imprese rapporto n. 5890/10276388», ossia il contratto del 2018. Nel contratto del 2019 si precisa inoltre che «resta inteso che le modifiche/integrazioni al DBI sopra riportate non costituiscono e non possono essere interpretate come novazione del predetto rapporto contrattuale, che resta disciplinato, per tutto quanto non qui modificato, dalle condizioni economiche e contrattuali attualmente vigenti». Ovvio che, in mancanza di modificazione della clausola sulla competenza, la stessa è rimasta ferma.
Non vi è dunque alcun dubbio che la competenza territoriale sia stata validamente fissata nel contratto del 2018, mentre la tesi in proposito sviluppata dalla ricorrente in memoria, a fronte dell’inequivoco dato letterale di cui si è dato conto, non è condivisibile: di qui, a fronte di una indiscutibile pattuizione di clausola di competenza esclusiva presso il tribunale di Torino, viene a cadere anche il terzo mezzo. I pregressi rapporti tra le parti, poi, nulla rilevano, giacché non possono infirmare la validità ed efficacia della menzionata clausola, di inequivoco significato.
Va, dunque, dichiarata la competenza del Tribunale di Torino, al quale è rimessa la regolazione delle spese del presente giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino, avanti al quale rimette le parti an