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Ordinanza — n. 9672/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court declares appeals inadmissible regarding prescription start dates for medical indemnity claims under Law 370/1999.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9672/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by the Ministry of Health and Matilde Lauretti inadmissible without examining the merits. The State argued that the prescription period for medical indemnity claims had expired, while Lauretti contended that legal uncertainty regarding the 1991 cutoff date prevented the prescription from running. The Court rejected this argument, ruling that the prescription period definitively began on October 27, 1999, when the relevant law entered into force, regardless of any subsequent legislative or jurisprudential uncertainty.

Regesto Legislator

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Art. 11 Legge 370/1999; Art. 2935 c.c.: The prescription period for medical indemnity claims begins on the entry into force of the 1999 law, and legal uncertainty or lack of clear administrative acts does not suspend the running of the limitation period.

Parole chiave

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prescription period medical indemnity Law 370/1999 legal uncertainty dies a quo limitation period inadmissible appeal spese mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 11 Legge n. 370/1999
132, 161 cpc e dell'art. 118 disp att.
Art. 2935 c.c.
Infatti, l'impossibilità di • far valere il dirít(o - alla quale l'art. 2935 c.c.
Art. 30 bis c.p.c.
Art. 360 bis c.p.c.
-civ..aisensi dell'art. 360 comma i n.
Art. 13 comma 1 quater c.d.l.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater ciel d..P.R.
articolo 30 bis c.p
Ma, trattandosi di una situazione di incertezza, essa rende il diritto non esercitabile, e dunque non fa decorrere la prescrizione.Il motivo è inammissibile ex articolo 30 bis c.p.c.
art. 2935 c.c
Infatti, l'impossibilità di • far valere il dirít(o - alla quale l'art. 2935 c.c.
articolo 360 bis c.p
Dichiara altresì -inammissibile, ex articolo 360 bis c.p.c., il ricorso di Matilde Lauretti.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sui ricorsi 16533-2021 proposte da: MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA 80185250588, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex lege; - ricorrenti - o contro LA GRUA MARCO; - intimato - nonché da LAUREI 1I MATILDE, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIZZUTELLI GIUSEPPE; - ricorrente successiva - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DE LLA SALUTE, MINISTERO DELL'ECONOMIA, MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEIL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA S CIENTIFICA, MALATESTA RENZO ED ALTRI, LA CAVA UGO ED ALTRI, MARTINOLI ANGELO, RESTI ALESSANDRO; - intimati - avverso la sentenza n. 3586/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto -che 1.- Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3586/2021, pubblicata il 13/05/2021, ricorrono per Cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca articolando due motivi. Le Amministrazioni ricorrenti espongono che il Dott. La Grua, medico specializzando in anestesia e rianimazione negli anni 1989 — 1992, ha ottenuto la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento di importo 20.141,82 oltre interessi legali per effetto della sentenza del Tribunale di Roma 12271/2018.

Conj ordinanza di correzione del medesimo Tribunale del 26 marzo 2019, il medico ha conseguito la maggiorazione della già menzionata condanna ad euro 26.855,76. Avverso le suddette statuizioni hanno proposto gravame le Amministrazioni in epigrafe, precisando, inoltre, che La Grua aveva già ottenuto il pagamento di euro 20.141,82 euro secondo quanto comunicato dall'Ateneo competente. Avverso la medesima sentenza di prime cure hanno proposto appello anche altri medici per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità. Ha proposto in particolare appello la dott.ssa Matilde Lauretti, che è altresì ricorrente, con atto sopravvenuto a quello delle Amministrazioni, in questo procedimento. 2.- Riunite le impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 12271/ 18, la Corte d'Appello di Roma, in i iferimento alla posizione di La Grua Marco, ha accolto solo parzialmente il gravame delle Amministrazioni, ed ha ritenuto erronea la maggiorazione della condanna: ha pertant9 rigettato l'appello circa l'intervenuto pagamento dell'importo 20.141,82 euro poiché "l 'allegazione non è stata documentata ed il La Grua è rimasto contumace".

Quanto invece alla ricorrente Matilde Lauretti, la sua doingd20Mtalayigettata igierimo grado perché ritenuto prescritto il diritto, ed il gravame stato poi irgWttmo%talla Corte di merito. 3.- Hanno proposto autonomamente ricorso per Cassazione le Amministrazioni e Lauretti. Il La Grua non ha depositato controricorso. Il ricorso della Lauretti, successivamente proposto, è stato dunque aggiunto al procedimento presente introdotto dalle Amministrazioni. In relazione a tale ricorso, gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.

Poiché i due ricorsi hanno oggetto diverso se ne fa separato conto. Considerato che 4.- Sul ricorso della Presidenza del Consiglio del Ministri e delle altre Aniministrazióni. Con il primo motivo si prospetta la contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione nonché la violazione degli artt.. 132, 161 cpc e dell'art. 118 disp att. cod. proc. -civ..aisensi dell'art. 360 comma i n. 4 c.p.c., . Le ricorrenti lamentano che la Corte ha erroneamente dichiarato la contumacia del La Grua, che, invece, è riconosciuto essere presente qualità di appellante nell'allegato A, ed ha respinto di conseguenza, in ragione anche di tale contumacia, Peccezione.di -intervenuto pagamento del'ie Amministrazioni. 4.2. - Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 115- cpc ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., e si sostiene che la.

Corte d'Appello avrebbe errato nel non prendere atto :che, essendo invece costituito il La Grua, e non già contumace, costui . avrebbe dovuto contestare 1 1 eccezione di intervenuto pagamento fatta, dalle Amministrazioni, e che, in mancanza di una tale specifica contestazione, quella eccezione deve ritenersi provata., I motivi possono esaminarsi insieme e sono inammissibilfi. Risulta chiaramente che il La Grua era effettivamente appellante e dunque non era contumace. E tale circostanza è decisiva ai fini della fondatezza della eccezione di intervenuto pagamento:, la Corte di Appello ha ritenuto non sufficientemente documentata tale eccezione, ossia non provata, anche in tagione della ritenuta contumacia del La Grua..

Pur essendo errata tale • dichiarazione di contumacia, e - pur potendosi ammettere in astratto che, essendo invece costituito, il La Grua avrebbe dovuto contestare l'eccezione di avvenuto pagamento, tuttavia, di tale eccezione poco o niente si sa: non è dato sapere in che termini essa sia stata svolta, e se sia stata proposta sin dal primo grado oppure solo in appello, come sembrerebbe potersi dedurre dal ricorso (p. 2); soprattutto non è dato sapere se in appello la questione Ota stata posta, ossia se le Amministrazioni, data la mancata contestazione della loro eccezione, abbiano chiesto al giudice 'di secondo grado di ritenerla come provata.Al riguardo quindi il ricorso difetta di . specificità, evidenziandosi che il motivo di ricorso per eassazione con il quale si intende denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dell'assenza di contestazione della .controparte su una determinata circostanza deve indicare pure specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale, la genericità o l'eventuale assenza di contestazione sul Ptuito (CaSs.12840/ 2017).

E' infatti da osservare che la circostanza che un fatto è da ritenersi provato per via della sua mancata contestazione è questione rimessa alla disponibilità delle parti, non può essere rilevata d'ufficio (Cass. 21176/ 2015).

5. Quanto al ricorso di Matilde Lauretti 5.1. - Con atto di citazione, innanzi al Tribunale di Roma, Matilde Lauretti, specializzanda in Ginecologia ed Ostetrica dal 1986 .al 1990,. ha convenuto in giudizio le già menzionate amministrazioni, rilevando la mancata attuazione delle previsioni comunitarie in materia di adeguata femunerazione dei medici specializzandi, con conseguente, responsabilità per danni a carico dello Stato ed ha chiesto la condanna delle amministrazioni convenute alla con esponsione della adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione.

Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda. Avverso la:Pronuncia del Tribunale ha fatto appello la Dott.ssa Matilde Lauretti. Si è..costituita l'Avvocatura dello Sato in distinto procedimento in seguito riunito a quello 'dell'odierna ricorrente. La Corte d'appello di Roma, previa riunione dei giudizi, .ha rigettato tutti i gravami ad eccezione dell'appello proposto dati Avvocatura, per intervenuta prescrizione decennale del diritto decorrente dal 27.10.1999. Considerato che 6. - Con il primo ed unico motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'art. 11 della Legge n. 370/1999, laddove la Corte avrebbe errato nell'individuazione del dies a quo della prescrizione.

Sostiene la ricorrente, infatti, che i termini di legge non sarebbero mai decorsi in quanto ai medici specializzati prima del 1991, non destinatari di, sentenza passata in • giudicato, sarebbe stata preclusa la possibilità legale di esercizio del diritto, non avendo, di fatto, le Amministrazioni convenute mai emanato nei loro confronti atti che recepissero le diretti ve ia tema e, altresì, l'art. 11 della Legge n. 370/1999 si riferirebbe solo ai professionisti destinatari di sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo, con conseguente perdurare dell'inadempimento in riferimento agli altri professionisti e differimento del dies a quo ai fini della prescrizione.

In altri termini, la giurisprudenza che fissa nella legge del 1991 il dies a quo, per ravvisando in quella data la violazione definitiva del diritto, impone al medico di interpretare la normativa e rendersi corno che proprio in quel momento è attuata la violazione. Ma, trattandosi di una situazione di incertezza, essa rende il diritto non esercitabile, e dunque non fa decorrere la prescrizione.Il motivo è inammissibile ex articolo 30 bis c.p.c. Va infatti ribadita la regola fissata da questa Corte secondo cui la prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge del 1999 (27 ottobre 1999) quale legge che, disponendo a favore dei soli beneficiari dei provvedimenti amministrativi, ha chiaramente escluso tutti gli altri (v. da ultimo Cass. 16452/ 2019;

Cass. 1589/ 2020). • Questa giurisprudenza costante non infibrmata dal rilievo che la situazione di -'incertezza, che il susseguirsi di norme ha creato, costituisce ostacolo all'esercizio del diritto, tale da impedire il decorso della prescrizione. Infatti, l'impossibilità di • far valere il dirít(o - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decoiTeciza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che °stacchi° l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenzlati circa le modalità di esercizio o la •qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass. 13343/ 2022).

I ricorsi vanno pertanto dichiarati mammissibili entrambi, senza pronuncia sulle Spese, attesa la mancata costituzione delle rispettive controparti. P.QM. La Corte dichiara inammissibile il ricorso della Presidenza del Consiglio, del Ministero Salute, del Ministero istruzione e Università. Nulla spese. Dichiara altresì -inammissibile, ex articolo 360 bis c.p.c., il ricorso di Matilde Lauretti. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater ciel d..P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma '17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Laurettl, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovute