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Ordinanza — n. 8802/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to double conformity principle and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8802/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Assoced against the Court of Appeal of Venice inadmissible. The appellant argued that the lower courts failed to examine a decisive fact and misinterpreted technical expertise, but the Court rejected these claims. The decision rests on the principle of double conformity, which prohibits the Court of Cassation from re-evaluating facts or evidence, reserving such tasks for the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-examine facts or evidence, and appeals based on alleged omissions of decisive facts are inadmissible under the principle of double conformity.

Parole chiave

Generato dall'IA
double conformity principle Court of Cassation role fact-finding review evidence evaluation inadmissible appeal trial court competence legal reasoning standard offesa al credito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.
doppia conforme , censurandosi la conferma da parte del secondo giudice della ricostruzione in fatto del Tribunale (art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c. applicabile ratione temporis).
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4183-2022 proposto da: ASSOCED - ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRO ELABORAZIONE DATI, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CAPITAN CONSALVO 23, presso lo studio dell'avvocato PAOLA PALOMBA, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICA SANTINON; -ricorrente - contro ANGEL HOUSE SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 113, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO TAVARELLI; - controricorrente - CONTABILITY SPA, già INDACO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFREDO FUSCO 113, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERRUCCIO LA PORTA, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO TAVARELLI; -controricorrente- contro FALLIMENTO CSA SRL ; -intimato - avverso la sentenza n. 1874/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Assoced–Associazione Italiana Centro Elaborazione Dati ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1874/2021, che ha respinto i l gravame proposto dall’odierna ricorrente, confermando la decisione di primo grado. Il Tribunale di Padova, accertata la sussistenza di un credito contrattuale di Indaco s.p.a. nei confronti della ricorrente e di un controcredito di quest’ultima nei confronti della prima, aveva condannato Assoced a pagare in favore di Indaco la somma di euro 169.120,92.

Resistono con distinti atti di controricorso Angel House s . r . l . (cessionaria del credito vantato da Indaco) e ContAbility s.p.a. (già Indaco s.p.a.). L’intimatoFallimento CSA s.r.l. non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso si fonda su due motivi:

1) con il primo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti;

2) con il secondo si contesta l’erronea motivazione e il travisamento dei fatti nonché l’errata interpretazione della consulenza tecnica d’ufficio. I due motivi, tra loro correlati, sono inammissibili. Quanto alla censura di omesso esame di un fatto decisivo, si tratta di censura anzitutto inammissibile per il principio della c.d. doppia conforme , censurandosi la conferma da parte del secondo giudice della ricostruzione in fatto del Tribunale (art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c. applicabile ratione temporis). In ogni caso il ricorso, invocando il parametro dell’omesso esame di un fatto decisivo e dell’erronea motivazione, chiede a questa Corte di porre in essere una diversa ricostruzione dei fatti, basata su una differente valutazione delle prove (cfr. le pp.8 - 15 del ricorso) , compiti propri del giudice di merito ed estranei al ruolo di questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida per ciascuna in euro 3 .200, 00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de