Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to improper civil procedure forms in a judicial administrator fee liquidation case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared two separate appeals inadmissible because they were filed under criminal procedure rules instead of civil rules. The appellant, a judicial administrator, challenged a court order regarding fee liquidation in a preventive proceeding, while the Prosecutor General also appealed the same decision. The court ruled that appeals against such fee determinations must follow civil litigation forms and require proper notification, which was absent here. Consequently, the appeals were rejected without addressing the merits of the fee calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 335 c.p.c.; Art. 170 D.P.R. 115/2002: Appeals against fee liquidation orders for judicial assistants in preventive proceedings must be filed under civil procedure rules; failure to notify the parties renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8869-2022 proposto da: PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di appello di Catanzaro, in persona del Sostituto Procuratore Generale p.t.; -Ricorrente – e PROTO BENEDETTO, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, pre sso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Bilotti; -Ricorrente- Avverso il decreto n. 87/2020 emesso dalla Corte di appello di Catanzaro in data 16/12/202’; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
Rilevato che: - Benedetto Proto, in qualità di amministratore giudiziario nominato nell’ambito del procedimento di prevenzione recante il n. 44/2007 RG. MP, con ricorso depositato il 24.02.2020, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione del 29.01.2020, depositato il 5.02.2020, con il quale, il Tribunale penale di Crotone aveva liquidato il compenso per l’opera prestata nel periodo intercorrente tra il 4.10.2007 e il 23.08.2013, in € 20.000,00, oltre IVA e accessori come per legge, oltre il 20 % per rimborso forfettario, oltre € 716,92 per spese, detratto quanto ricevuto a titolo di acconto, ponendole a carico della procedura; - la Corte di appello pe nale di Catanzaro, con decreto n. 87/2020, in riforma del decreto adottato dal Tribunale di Crotone, liquidava a Benedetto Proto la somma complessiva di € 54.150,00, detratti gli acconti ricevuti, oltre accessori di legge in fattura, rimborso forfettario al 12,5% ed € 716,92 per spese vive; - per la cassazione di tale provvedimento, hanno propost o separati ricors i sia la Procura Generale di Catanzaro in data 24.12.2020 (sulla base di un unico motivo), sia Benedetto Proto in data 30.12.2020 (sulla base di due motivi). - I ricorsi diretti alla sezione penale sono poi stati assegnati a questa sezione con provvedimento del Primo Presidente in considerazione del fatto che si tratta di ricorsi contro provvedimento di rigetto dell’opposizione avverso decreto di liquidazione di competenze di custodi e amministratori giudiziari nell’ambito di un procedimento di prevenzione e che quindi vanno proposti nelle forme e nei termini del codice di rito civile davanti alle sezioni civili;
Considerato che: - i due ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.; - in via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per cassazione, non risultando notificati ad alcuno in quantoerroneamente proposti secondo le forme del rito penale; - invero, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell’ausiliario del giudice nel processo penale deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi non notificato ad alcuno, è inammissibile (v.
Cass., n. 21861/2013 e Cass., S.U., n. 19161/2009); - nel caso di specie, dal provvedimento impugnato emerge che il ricorso è stato proposto avverso la decisione della Corte di appello penale di Catanzaro con la quale è stata rideterminata la liquidazione dei compensi spettanti all’Amministratore giudiziario nominato nell’ambito procedimento di prevenzione con revisione della liquidazione contenuta nel decreto del Tribunale penale di Crotone del 29.02.2020; - vertendosi, quindi, in ipotesi di ricorso avverso provvedimento attinente alla domanda di liquidazione dell’ausiliario del giudice, i ricorrenti, avrebbero dovuto proporre ricorso nelle forme del rito civile con notifica del ricorso introduttivo e con il successivo deposito; - pertanto, non risultando che i ricorsi siano stati notificati, devono essere dichiarati inammissibili; - non va adottata alcuna statuizione in ord ine alla regolamentazione delle spese processuali stante la reciproca soccombenza.
Sussistono le condizioni per il versamento, a carico del ricorrente parte privata, del doppio contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile i ricorsi. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente parte privata, del doppio contributo unifica