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Ordinanza — n. 8751/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8751/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8751/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1438-2022 proposto da: BARANI CARLA, domiciliata presso lo studio dell’avvocato ROBERTA BRANNETTI in VIA APPIA NUOVA 59, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati PIER PAOLO ZAMBELLA e RAFFAELLA PONARI DESLARZES; -ricorrente - contro CERIANI SILVANA, VEGEZZI CHIARA, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dagli avvocati EMANUELA DALL'ARA, SARA PARIZZI; -controricorrenti - contro BARANI ANGELO, BARANI ROBERTO; -intimati - avverso la sentenza n. 830/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 1497 c.c; Ordinanza — n. 8751/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La censura si sostanzia pertanto in una critica all’iter motivazionale seguito dalla Corte e all’apprezzamento da questa dato alle risultanze probatorie (cfr. in particolare le pp. 11- 13 del ricorso), come riconosce la stessa ricorrente in memoria, seppure ribadisce che il motivo denuncia la disapplicazione degli artt. 1497 e 1453 c.c. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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aggiudicazione all'incanto vendita con riserva di specificazione restitutio in integrum ipoteca legale del venditore compravendita con obbligo di montaggio azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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art. 1497 c.c
1497 e 1453 c.c.: il giudice d’appello ha posto in essere una “distorta” applicazione dell’art. 1497 c.c., "sul presupposto di discutibili argomentazioni, che non trovano uniforme giurisprudenza sul punto, sì da legittimare un riesame della fattispecie”.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1438-2022 proposto da: BARANI CARLA, domiciliata presso lo studio dell’avvocato ROBERTA BRANNETTI in VIA APPIA NUOVA 59, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati PIER PAOLO ZAMBELLA e RAFFAELLA PONARI DESLARZES; -ricorrente - contro CERIANI SILVANA, VEGEZZI CHIARA, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dagli avvocati EMANUELA DALL'ARA, SARA PARIZZI; -controricorrenti - contro BARANI ANGELO, BARANI ROBERTO; -intimati - avverso la sentenza n. 830/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Barani Carla ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 830/2021, che ha rigettato il gravame della ricorrente, confermando la decisione di primo grado. Il Tribunale di La Spezia, con sentenza n. 316/2018, aveva accolto la domanda delle attrici Ceriani Silvana e Vegezzi Chiara:qualificato il contratto di vendita di un immobile sito in Vernazza quale vendita di aliud pro alio, a causa dell’assenza del certificato di agibilità dell’immobile, aveva pronunciato la risoluzione del contratto, condannando la ricorrente e gli altri due convenuti Barani Angelo e Barani Roberto a restituire il prezzo e a risarcire il danno.

Resistono con controricorso Ceriani Silvana e Vegezzi Chiara. Gli intimatiBarani Angelo e Barani Roberto non hanno proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso lamenta la violazione degli artt. 1497 e 1453 c.c.: il giudice d’appello ha posto in essere una “distorta” applicazione dell’art. 1497 c.c., "sul presupposto di discutibili argomentazioni, che non trovano uniforme giurisprudenza sul punto, sì da legittimare un riesame della fattispecie”. La censura non può essere accolta. La Corte d’appello, consapevole dell’orientamento di legittimità per cui la mancata consegna del certificato di agibilità o la sua assenza al momento del trasferimento di proprietà non comportano automaticamente la risoluzione del contratto e non configurano di per sé una vendita aliud pro alio (cfr. tra le varie, Cass. n. 17123/2020), ha ritenuto – con motivato accertamento in fatto – che, stante la conformazione del bene, “l’agibilità non poteva essere ottenuta semplicemente presentando le pratiche del caso, ma sarebbero stati necessari lavori di adeguamento, soggetti ad autorizzazioni edilizie che non si può avere certezza che sarebbero state concesse”.

La censura si sostanzia pertanto in una critica all’iter motivazionale seguito dalla Corte e all’apprezzamento da questa dato alle risultanze probatorie (cfr. in particolare le pp. 11- 13 del ricorso), come riconosce la stessa ricorrente in memoria, seppure ribadisce che il motivo denuncia la disapplicazione degli artt. 1497 e 1453 c.c. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controricorrenti, che liquida in euro 3.700,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex ar t. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Cos