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Ordinanza — n. 8722/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to prove timely service of the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8722/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide proof of timely service of the contested judgment. Although the appellant claimed the judgment was served via PEC on December 13, 2021, the required certified copy with the notification report was never deposited within the strict statutory deadline. The court ruled that the appellant's declaration of service created an obligation to submit the supporting document, and the late submission could not cure this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 327 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: When a party declares in an appeal that a judgment was served to trigger the short appeal period, they are bound by that declaration and must deposit the certified copy of the judgment with the notification report within the time limit set by law; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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improcedibility appeal service of judgment short appeal period certified copy requirement procedural defect cooperativa di credito diritto di ricorso delle associazioni opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325 c.p.c.
Art. 327 c.p.c.
Art. 369 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 327 c.p
art. 325 c.p
art. 369 c.p
art. 372 c.c
369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15832/2021
Cass. n. 15832/2021 e Cass., n.
Cass., n. 1295/2018
15832/2021 e Cass., n. 1295/2018).
Cass., sez. un. n. 21349/2022
(Cass., sez. un. n. 21349/2022in motivazione).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3760-2022 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI (02307130696), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso lo studio dell’avvocato ARISTIDE POLICE sito in VIA LIEGI 32, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO DI SCIASCIO; -ricorrente- contro COOPERATIVA SOCIALE AZZURRA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (01715610695), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato BIAGIOGIANCOLA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1768/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE L’Azienda Sanitaria Locale 02 – Lanciano - Vasto - Chieti ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1768/2021 della Corte d’appello di L’Aquilasulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Azzurra Cooperativa Sociales.p.a. CONSIDERATO CHE I. In via preliminare è necessario verificare la procedibilità del ricorso avendo la parte ricorrente dichiarato che la sentenza le è stata notificata via pec il 13.12.202. Ebbene, in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, secondo comma, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (in tal senso v.

Cass. n. 15832/2021 e Cass., n. 1295/2018). La ricorrente, come già esposto, afferma (pag. 1 del ricorso) che la sentenza impugnata, n. 1768/2021 emessa dalla Corte d’appello di L’Aquila, pubblicata il 30.11.2021, è stata notificata in data 13.12.2021via pec. Il ricorso per cassazione risulta notificato il 3.2.2022 e quindi oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Da un riscontro operato nel fascicolo non si è rinvenuta la copia munita di relata di notificazione. Inoltre, la certificazione della cancelleria rilasciata in data 26.7.2022, a tale scopo acquisita, non ha fornito riscontro della presenza agli atti della relata di notificazione de qua , né risulta essere stata prodotta dalla controricorrente.

Solo in data 26 settembre 2022 la ricorrente ha provveduto al deposito dell’atto mancante, ma tale i niziativa non vale a sanare il vizio e quindi va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. Come, infatti,hanno precisato di recente le sezioni unite di questa Corte, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica, senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass., sez. un. n. 21349/2022in motivazione).

II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 6.200,00di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.