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Ordinanza — n. 8708/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8708/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8708/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. RG 726- 2022 proposto da: IMMOBILIARE PIETRO VINCENZO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIA FRACCHIA; -ricorrente- contro SANGIACOMO MARCO, SANGIACOMO MAURIZIO, figli e unici eredi di CHIAPPE IRIDE ARGENTINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO DELLACASA; -controparti - avverso l'ordinanza n. RG 3548/2020 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 16/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 2932 c.c, art. 47 c.p, art. 42 c.p; Ordinanza — n. 8708/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio saranno liquidate nel giudizio di merito, davanti al quale vanno rimesse le partinei termini di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Parole chiave

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incompetenza territoriale risoluzione del conflitto giurisdizionale istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza competenza per materia competenze esclusive competenza in materia d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 2932 c.c
art. 47 c.p
Memoria difensiva ai sensi del comma 5 dell’art. 47 c.p.c.
art. 42 c.p
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. RG 726- 2022 proposto da: IMMOBILIARE PIETRO VINCENZO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIA FRACCHIA; -ricorrente- contro SANGIACOMO MARCO, SANGIACOMO MAURIZIO, figli e unici eredi di CHIAPPE IRIDE ARGENTINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO DELLACASA; -controparti - avverso l'ordinanza n. RG 3548/2020 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 16/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA ROSA MARIA DELL'ERBA, la quale chiede alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso. PREMESSO CHE La società immobiliare Pietro Vincenzo s.r.l. ricorre per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova del 16 dicembre 2021, con cui ha ritenutoche “non appare fondata” l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta nel giudizio contro di lei promosso da Iride Argentina Chiappe (l’attrice ha chiesto una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. e ilrisarcimento del danno).

Memoria difensiva ai sensi del comma 5 dell’art. 47 c.p.c. è stata depositata da Marco Sangiacomo e Maurizio Sangiacomo, in qualità di eredi di Iride Argentina Chiappe, nel frattempo deceduta. La ricorrente ha poi depositato memor ia in prossimità dell’adunanza, in cui – a seguito del deposito delle conclusioni scritte da parte del pubblico ministero –sostiene che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, da questi chiesta, si porrebbe in contrasto con i principi del giusto processo, della ragionevole durata edella economia processuale.

CONSIDERATO CHE Ad avviso della ricorrente l’affermazione del Tribunale di Genova secondo cui “l’eccezione di incompetenza per territorio non appare fondata” esprimerebbe in modo inequivocabile e incontrovertibile la determinazione del giudice di risolvere definitivamente la questione di competenza, così che l’ordinanza sarebbe impugnabile con il regolamento davanti a questa Corte. Il Collegio – condividendo la tesi sostenut a dal pubblico mi nistero nelle sue conclusioni scritte –ritiene invece il ricorso inammissibile, in quanto il provvedimento non è suscettibile di impugnazione con regolamento.

Il giudice si è, infatti , limitato a formulare un giudizio sommario di apparente infondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio (giudizio che è infatti privo di motivazione alcuna), per poi sottoporre alle parti una proposta conciliativa e rinviare la causa a una udienza successiva per verificare l’esito della proposta transattiva e, in caso di esito negativo, per fissazione della udienza di assunzione delle prove orali. Secondol’orientamento di questa Corte a sezioni unite, anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adito, che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (cfr.

SSUU 20449/2014; v. pure, da ultimo, Cass. 2338/2020 e Cass. 5354/2018). Inequivocità e incontrovertibilità che, come detto, mancano del tutto nella determinazione del Tribunale di Genova oggi impugnata e che non possono ricavarsi (come sostiene invece la ricorrente in memoria) dal fatto che l’ordinanza sia stata preceduta da un’altra ordinanza con la quale il Tribunale aveva “ritenuto che l’eccezione di incompetenza per territorio non pare allo stato idonea a definire il giudizio” ovvero dal fatto che, nell’ordinanza impugnata, si fosse pronunciato sulla ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio saranno liquidate nel giudizio di merito, davanti al quale vanno rimesse le partinei termini di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e rimette le parti davanti al Tribunale di Genova, innanzi al quale il processo andrà riassunto nei termini di legge; spese al merito. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d .P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.