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Ordinanza — n. 8683/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal regarding 50% fee reduction, ruling fee liquidation is discretionary within tariff limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8683/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Anna Caputo's appeal against a lower court's 50% reduction of her professional fees for Exclusive Catering s.r.l. Caputo argued the reduction lacked specific request and proper motivation, but the court held that fee liquidation between minimum and maximum tariffs is a matter of judicial discretion. The court further ruled that general complaints about the logic or sufficiency of the lower court's reasoning are inadmissible in cassation unless they constitute a fundamental violation of constitutional rights. Consequently, the appeal was dismissed, and the lawyer was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: The liquidation of professional fees within statutory tariff limits is a discretionary judicial power not subject to cassation review, and general criticisms of the lower court's reasoning are inadmissible absent a fundamental violation of constitutional motivation requirements.

Parole chiave

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professional fee liquidation judicial discretion tariff limits cassation admissibility motivation review an debeatur quantum debeatur compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
D.M. n. 55/2014
4 e seguenti del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
D.M. n. 37/2018
55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, per aver erroneamente il giudice di merito ridotto i compensi professionali del 50% per tutte le fasi processuali dei tre giudizi seguiti dall’avv.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
art. 702 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14198/2022
Cass. n. 14198/2022, Cass.
Cass. n. 2644/2018
Cass. n. 89/2021
n.2644/2018, Cass. n. 89/2021, Cass.
Cass. n. 23940/2017
SSUU n. 8053/2014
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29686/2021 proposto da: ANNA CAPUTO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Panama n. 74, rappresentata e difesa dall’avvocato GIANLUCA CASERTANO -Ricorrente - contro EXCLUSIVE CATERING s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66 presso l’avv. Simona Rinaldi Gallicani unitamente all’Avv. Gianfranco Mobilio; -Controricorrente – Averso l’ordinanza n. 6596/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE del 19/10/2021. Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere Relatore ROSSANAGIANNACCARI.

Rilevato che: Anna Caputo proponeva domanda innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati per l’espletamento dell’attività professionale in favore della Exclusive Catering s.r.l. in due giudizi, il secondo dei quali seguiva una precedente fase processuale svoltasi dinnanzi al Giudice di Pace di Mercato San Severino. Con ordinanza del 19.10.2021, comunicata il 21.10.2021, il Tribunale di Nocera Inferiore, riconosciuto il diritto di credito del professionista, ai sensi dell’art. 4, primo comma, D.M. 55/2014, stante le risultanze della documentazione prodotta, applicava i valori medi previsti con una riduzione del 50% statuendo:

a) in relazione al procedimento n. 5059/2013 R.G. del Tribunale di Nocera Inferiore la condanna della società al pagamento di €1.137,50, oltre le spese generali, IVA e CNA;

b) in relazione al procedimento 679/2017 R.G. del Giudice di Pace di Mercato San Severino la condanna della società al pagamento della somma di €165,00;

c) in relazione al procedimento n. 4454/2018 RG del Tribunale di Nocera Inferiore la condanna della società al pagamento di € 220,00. Ancora, in relazione al procedimento davanti allo stesso incardinato, il giudice di merito, in applicazione dei valori medi e operata una riduzione del 50% tenuto conto, tra l’altro, della non particolare complessità del procedimento, liquidava il compenso in € 810,00. Ricorre in cassazione Anna Caputo sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la Exclusive Catering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore.

Considerato che: con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e seguenti del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, per aver erroneamente il giudice di merito ridotto i compensi professionali del 50% per tutte le fasi processuali dei tre giudizi seguiti dall’avv. Caputo nell’interesse della società Exclusive Catering s.r.l., oltre ad aver ridotto del 50% le competenze relative al procedimento ex art. 702 bis c.p.c., liquidando somme in violazione dei minimi tariffari in difetto di adeguata e specifica motivazione al riguardo; il motivo è infondato; per indirizzo consolidato di questa Corte, la liquidazione tra minimi e massimi tariffari non è soggetta a sindacato di legittimità (v.

Cass. n. 14198/2022, Cass. n.2644/2018, Cass. n. 89/2021, Cass. n. 19989/2021); l’art.4 del D.M.55/2014 prevede la facoltà del giudice di ridurre i compensi del difensore non oltre il 50% e, per la fase istruttoria, non oltre il 70%; nel caso di specie il giudice si è certamente mantenuto entro i minimitariffari laddove ha ridotto del 50% dei valori medi delle varie fasi dovendo ricordare che per la fase istruttoria è ammessa la percentuale massima di riduzione fino al 70% e nonfino al 30% come erroneamente calcolato dalla parte ricorrente (v.

Cass. n. 37742/2021); inoltre, con riguardo alla liquidazione del procedimento ex art.702 bis c.p.c., la lamentata violazione dei minimi tariffari non sussiste perché si è proceduto correttamente alla riduzione del 50% dei valori mediarrivando a €. 810,00, in quanto per lo studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, la metà di € 40 5 ,00 è € 202,50 e nongià 203,00 , come si assume erroneamente a pag. 23 del ricorso : l’errore di “1 euro” che ha spinto l’avvocato a censurarlo in cassazione, pertanto, non sussiste;

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 e n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, per aver il Tribunale di Nocera Inferiore dimezzato i compensi senza che vi fosse una specifica richiesta e con motivazione illogica, contraddittoria ed apparente in quanto avrebbe affermato che la ricorrente aveva fornito la prova dell’opera prestata, producendo adeguata documentazione; il motivo è infondatosotto entrambi i profili in cui è articolato; in primo luogo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5 c.p.c. come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, per indirizzo di questa Corte, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (v.

Cass.n. 23940/2017; v. anche SSUU n. 8053/2014); nel caso di specie, l’ordinanza consente di cogliere l’iter logico della decisione, né la riduzione del 50% dei valori medi è subordinata alla richiesta della parte, rientrando, invece, nella discrezionalità del giudice, purchè la liquidazione avvenga tra i minimi e i massimi; va, infine evidenziato il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda (pag.2 dell’ordinanza) in relazione alla sussistenza del diritto al compenso dell’avv. Caputo per adeguatezza della prova (cioè con riferimento all’an debeatur), ferma restando la valutazione del quantum debeatur in relazione alla quale opera la discrezionalità del giudice; insomma la ratio è chiara: vi è la prova dell’an e quindi spetta il compenso, mentre per la determinazione del quantum opera il criterio della discrezionalità;

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a n