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Ordinanza — n. 8559/2023 — snciv Generato dall'IA

Court holds 'victim of duty' status is imprescriptible, remanding case for new examination of benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8559/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the lower court's application of a ten-year prescription period to the status of 'victim of duty.' The appellant argued that this status, established by specific legislative provisions, is imprescriptible, whereas the Ministry of Defense contended that associated benefits were subject to ordinary prescription limits. The court ruled that while the status itself is imprescriptible, the decision to remand ensures continuity with recent precedent without requiring a full constitutional review.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 563-564 della legge n. 266 del 2005; The status of 'victim of duty' is imprescriptible, though the economic benefits derived from it remain subject to standard prescription rules.

Parole chiave

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victim of duty status imprescriptibility of status prescription period limits military service benefits Cassation remand order diritti della vittima vittima di guerra reati contro i doveri di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 563-564 della legge n. 266 del 2005
3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2934 e 2946 cod.civ., in relazione alla richiesta di riconoscimento di equiparato a vittima del dovere e al conseguente diritto ai connessi benefici di legge,ex art. 1, commi da 562 a 565, legge nr.
Art. 2934 cod. civ.
Art. 2946 cod. civ.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
24-11-2022 -3- CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 374 cod. proc. civ.
cod.proc.civ., occorre assicurare continuità in questa sede, senza peraltro che si ravvisino le condizioni -in difetto di un contrasto sulla « medesima questione oggetto di decisione» e/o di una questione di massima di particolare importanza- stabilite dall' art. 374 cod.proc.civ.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
, per larimessione della causa alle sezioni unite , come invece richiesto dalla parte contro ricorrente con la memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ.; la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.
artt. 132 cod.proc.civ
art. 374 cod.proc.civ
cod.proc.civ., occorre assicurare continuità in questa sede, senza peraltro che si ravvisino le condizioni -in difetto di un contrasto sulla « medesima questione oggetto di decisione» e/o di una questione di massima di particolare importanza- stabilite dall' art. 374 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 17440 del 2022 della Corte di Cassazione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13713-2021 proposto da: LANCIA DANILO, domiciliato presso lo Studio Legale Associato Guerra, ROMA, via Magnagrecia nr. 95, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO MARIA GUERRA ePAOLO GUERRA; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA DIFESA - Direzione Generale de lla Previdenza Militare e della Leva 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 759/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/12/2020;

Ric. 2021 n. 13713 sez. ML -ud. 24-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento dell’appello del Ministero in epigrafe e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dell’odierno ricorrente volta ad ottenere i benefici connessi al riconoscimento dello statusdi «vittime del dovere » e soggetti equiparati ; per quanto più di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che tanto il diritto al riconoscimento della condizione di vittima del dovere (o equiparato) ex art.1, commi 563 - 564, della legge nr. 205 del 2006, quanto i diritti e i benefici che ne conseguono sono soggetti all’ordinaria prescrizione decennale.

Nel caso di specie –avuto riguardo al fatto generatore avvenuto durante il periodo di leva nel 1988 – il termine decorreva dall’entrata in vigore della legge nr 205 citata che ha introdotto la categoria delle vittime del dovere ed equiparati, estendendo i benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata -o meglio dal successivo regolamento di cui al DPR nr. 247 del 2006 (recte nr. 243 del 2006) che ha disciplinato le modalità per la presentazione della domanda in via amministrativa (ovvero dal23.8.2006)- con la conseguenza dell’estinzione del diritto alla data di presentazione della domanda, oltre 10 anni dopo; avverso tale decisione, Danilo Lancia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo , cui ha resistito, con controricorso, il Ministero della Difesa, successivamente illustratocon memoria; la proposta del giudice relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Ric. 2021 n. 13713 sez. ML -ud. 24-11-2022 -3- CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.– è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2934 e 2946 cod.civ., in relazione alla richiesta di riconoscimento di equiparato a vittima del dovere e al conseguente diritto ai connessi benefici di legge,ex art. 1, commi da 562 a 565, legge nr. 266 del 2005 e relativo regolamento applicativo di cui al dPR nr. 243 del 20 06 , per avere la Corte di merito ritenuto che si prescrivesse l’accertamento della condizione di vittima del dovere, presupposto dei benefici assistenziali ad essa correlati; il motivo è fondato; la questione concernente la possibilità di intendere la qualifica di vittima del dovere in termini di statusè stata di recente affrontata dalla Corte, con la pronuncia nr. 17440 del 2022, affermativa del principio per cui «la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge»; all’indicato precedente e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate, anche ai sensi degli artt. 132 cod.proc.civ. e 118 disp. att. cod.proc.civ., occorre assicurare continuità in questa sede, senza peraltro che si ravvisino le condizioni -in difetto di un contrasto sulla « medesima questione oggetto di decisione» e/o di una questione di massima di particolare importanza- stabilite dall' art. 374 cod.proc.civ. , per larimessione della causa alle sezioni unite , come invece richiesto dalla parte contro ricorrente con la memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ.; la sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.

Al Giudice delrinvio è rimessa altresì la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2021 n. 13713 sez. ML -ud. 24-11-2022 -4- PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giud