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Ordinanza — n. 8520/2023 — snciv Generato dall'IA

Court rejects correction of material error regarding Art. 152 disp. att. c.p.c. applicability to contribution obligation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8520/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the applicant's request to correct a material error in a previous ruling concerning the applicability of Article 152 of the Civil Procedure Code. The applicant argued that the lower court should have exempted her from litigation costs under this article due to her professional status, while the opposing party contended the claim did not qualify for the exemption. The court decided against the correction because the specific claim to determine the negative obligation of contribution falls outside the scope of Article 152, which applies only to requests for social or assistance benefits.

Regesto Legislator

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Art. 152 disp. att. c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The exemption from litigation costs under Article 152 applies strictly to requests for social or assistance benefits and does not extend to claims regarding the determination of contributory obligations.

Parole chiave

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material error correction litigation costs exemption social benefits claim contributory obligation civil procedure code esenzione dal pagamento dei contributi tassa d'esenzione dall'obbligo militare tassa d'esenzione dal servizio contro il fuoco

Disposizioni normative citate

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Art. 152 disp. att. c.p.c.
1269 del 2021); pertanto – e per quanto qui solo rileva - la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo da parte del professionista, quale è quella oggetto dell’ordinanza di cui si chiede la correzione, esula dal perimetro di applicazione dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
Art. 91 c.p.c.
ed è assoggetta ta alle regole genera li dettate dall'art. 91 c.p.c.; segue il rigetto della istanza; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez.
Art. 96 c.p.c.
, nel testo ratione temporis applicabile, e nella parte di interesse, dispone che: «Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c.
L. n. 335 del 1995
17812 del 2022 con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso dalla stessa promosso avverso la sen tenza della Corte d'appello di Bari, che aveva dichiarato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui allaL. n. 335 del 1995, art.
art. 380 - bis c.p
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 152 disp.att.cod.proc.civ
1269 del 2021); pertanto – e per quanto qui solo rileva - la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo da parte del professionista, quale è quella oggetto dell’ordinanza di cui si chiede la correzione, esula dal perimetro di applicazione dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
art. 91 c.p
ed è assoggetta ta alle regole genera li dettate dall'art. 91 c.p.c.; segue il rigetto della istanza; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 16676 del 2020
Cass. nr. 29010 del 2020
Cass. nr. 1269 del 2021
anche Cass. nr. 1269 del 2021); pertanto – e per quanto qui solo rileva - la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo da parte del professionista, quale è quella oggetto dell’ordinanza di cui si chiede la correzione, esula dal perimetro di applicazione dell’art.
Cass., Sez. Un. nr. 9438 del 2002
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 14166-2022 proposto da: CLEMENTE MARIA LETIZIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato BARTOLOMEO EMILIO BIUSO; -ricorrente - contro INPS -ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO;

Ric. 2022 n. 14166 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- -resistente - avverso l'ordinanza n. 17812/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 01/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la ricorrente in epigrafe domanda la correzione dell'erroremateriale contenuto nell'ordinanza n. 17812 del 2022 con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso dalla stessa promosso avverso la sen tenza della Corte d'appello di Bari, che aveva dichiarato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui allaL. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta quale avvocato iscritta all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense,l’ aveva condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sebbene ella avesse depositato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. ; l'Inps ha depositato controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. RILEVATO CHE: l'art.152 disp. att. c.p.c. , nel testo ratione temporis applicabile, e nella parte di interesse, dispone che: «Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c. non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare […]»;

Ric. 2022 n. 14166 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- la Corte, confrontandosi con la disposizione in oggetto, ha osservato come la finalità della norma sia quella di facilitare l'accesso al giudice previdenziale ed assistenziale quando «si occupa di prestazioni che consentono all'avente diritto di uscire dal bisogno» (v. in motivaz. Cass. nn. 16676 del 2020 e 29010 del 2020); nel contempo, ha osservato che, così individuata la ratio che sorregge la logica di favore di cui la disposizione è espressione, essa deve legarsi strettamente «non a qualsiasi domanda inerente alla materia previdenziale od assistenziale ma - appunto - solo alla domanda tendente ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali», trattandosi di «disciplina […] espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati» (sempre in motivazione, Cass. nn. 16676 e 29010 del 2020, cit., con i richiami ivi effettuati; v. anche Cass. nr. 1269 del 2021); pertanto – e per quanto qui solo rileva - la domanda di accertamento negativo dell’obbligo contributivo da parte del professionista, quale è quella oggetto dell’ordinanza di cui si chiede la correzione, esula dal perimetro di applicazione dell’art. 152 disp.att.cod.proc.civ. ed è assoggetta ta alle regole genera li dettate dall'art. 91 c.p.c.; segue il rigetto della istanza; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez.

Un. nr. 9438 del 2002). PQM La Corte rigetta il ricorso di correzione dell’errore materiale. Così deciso nell’adunanza camerale