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Ordinanza — n. 8498/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to file within strict 20-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8498/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to file it within the mandatory twenty-day period following notification of the lower court's decision. Although the petitioner argued against the strict time limit, the court emphasized that procedural deadlines are peremptory and distinct from formal defects. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the petitioner was ordered to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to file a cassation appeal within the twenty-day period prescribed by law renders it inadmissible, as peremptory deadlines do not fall under the principle of non-relevance of nullity for failure to achieve the act's purpose.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal statutory deadline improcedibility peremptory time limit legal costs istanza di ricusazione tardiva inosservanza del termine perentorio ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 369 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 156 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. nr. 31398 del 2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15695-2022 proposto da: VALENTE STEFANO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; -ricorrente non costituito - contro RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA 06382641006, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 31480/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/11/2021;

Ric. 2022 n. 15695 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: Stefano Valente ha proposto ricorso per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte indicata inepigrafe; al ricorso ha resistito Rai –Radiotelevisione Italiana SpA; il relatore ha proposto l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito nei termini; CONSIDERATO CHE: il Collegio condivide la proposta per le seguenti ragioni: - dalla certificazione della Cancelleria Centrale Civile rilasciata il 28.06.2022 risulta il mancato deposito , nel termine di cui all' art.369 c.p.c.,del ricorso notificato in data 29.04.2022; - l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio sancito dall'art. 156 c.p.c.- di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo -si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr.,Cass. nr. 31398 del 2022 e richiami ivi effettuati); il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente; sussistono, altresì, i presupposti per il versamento - ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2022 n. 15695 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi,oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così