Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 8189/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal on VAT sponsorship vs advertising distinction pending new law application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8189/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax appeal regarding VAT deduction rates for sponsorship versus advertising services. The tax authority argued for a 10% rate based on sponsorship classification, while the sports association claimed a 50% rate due to advertising characteristics. The court granted the suspension request to allow the new tax law to be applied before deciding on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 comma 10 Legge n. 130/2022; Art. 360 c.p.c.: The Court suspends proceedings for tax disputes eligible for expedited resolution under the new law when the opposing party requests it, deferring the final judgment until the statutory deadline expires.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT deduction rates sponsorship classification advertising distinction tax appeal suspension Legge 130/2022 Cassation procedure fiscal litigation contratto di sponsoring

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione assente e/o apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione assente e/o apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 111 Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Art. 5, comma 10, Legge n. 130/2022
art. 5, comma 10,della l .
Art. 5, comma 1, Legge n. 130/2022
art. 5, comma 10,della l .
Art. 5, comma 4, Legge n. 130/2022
art. 5, comma 10,della l .
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
artt. 111 Cost
Con il secondo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 22328/2021proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro BASKET REGALBUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA, con sede in Regalbuto, in persona del suo legale rappresentante Milici Giuseppe Bruno, nato il 27.7.1974 aCatania ( C.F. : 91024110867 ) , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

Antonino Minacapilli del Foro di Enna, il quale la difende come daprocura in calce al controricorso ; -controricorrente – Avviso accertamento Iva – Operazioni rientranti tra le sponsorizzazioni -avverso la sentenza n. 2731/7/2021emessa dalla CTR Sicilia il 22/03/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La Basket Regalbuto Associazione Sportiva proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna avverso un avviso di accertamento riguardante Iva per l’anno d’imposta 2009 con il quale l’Amministrazione finanziaria le aveva contestato di aver posto in essere operazioni imponibili che sarebbero rientrate tra le sponsorizzazioni, per le quali avrebbe dovuto applicare la detrazione forfetaria del 10% sull’Iva dovuta, anziché del 50%.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale Sicilia accoglieva il gravame, affermando che le prestazioni oggetto della controversia dovevano essere considerate prestazioni di pubblicità, come tali da assoggettare al regime di detrazione forfetaria del 50%.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La Basket Regalbuto Associazione Sportiva resisteva con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione assente e/o apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR individuato in astratto i termini della questione senza entrare nel merito della fattispecie concreta.

2. Con il secondo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 115 c.p.c., 2697 c.c., 1 e 2 l. n. 398/1991 e 74, comma 6, dPR n. 6331972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto che si fosse in presenza di una pubblicità, nonostante i marchi della Vetreria Labruna s.r.l. e della Ludani s.r.l. fossero stati apposti sull’abbigliamento sportivo degli atleti, in tal modo determinando uno specifico abbinamento con l’evento.

3. Con nota del 17.9.022 la resistente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. art. 5, comma 10,della l . n. 130 del 31.8.2022, entrata in vigore il 16 settembre 2022. 3.1. La lite fiscale in oggetto rientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che:

a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta parzi almente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 50.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ;

b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risal endo la PEC di notifica al giorno 27.8.2021.

4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cuial comma 7.”.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria.