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Ordinanza Interlocutoria — n. 8188/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed interlocutorily due to lack of proper service of the relator's proposal to the tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8188/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court issued an interlocutory order dismissing the cassation appeal because the relator's proposal was not properly served on the tax agency. The appellant had challenged a regional tax commission decision regarding income tax assessments, but procedural defects prevented the case from advancing. The court ruled that without regular notification to the opposing party, the case must be remitted to a new docket to comply with procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The cassation procedure cannot proceed if the relator's proposal is not regularly communicated to the opposing party, requiring remittal to a new docket to ensure proper adversarial proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal lack of service procedural defect tax agency remittal to new docket ripresa dell'imposta sul valore aggiunto assoggettamento all'IVA nozione di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
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Testo completo

ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 25319-2021, proposto da: ILVIO MAURI (C.F. MRALVI40T31D503K), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. FRANCESCO FALCITELLI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F. MICELI PICARDI, n. 12; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 1343/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 05/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad ILVIO MAURI un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2011, conseguente all’ascrizione al contribuente di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato; che il contribuente impugnò detto provved imento innanzi alla C.T.P. di Viterbo che, con sentenza n. 71/2019, rigettò il ricorso; che ILVIO MAURI propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 1343/2021, depositata il 05/03/2021 rigettò il gravame ritenendo provata - per quanto in questa sede ancora rileva – la ricorrenza degli estremi dell’autonoma organizzazione nell’esercizio della propria attività in capo al contribuente, con conseguente legittimità della ripresa operata nei confronti dello stesso; che avverso tale decisione ILVIO MAURI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, ai soli fini della eventuale partecipazione alla pubblica udienza, l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; che, a seguito dell’udienza del 13.10.2022 e successiva riconvocazione per l’udienza del 22.11.2022, la causa è stata rinviata all’udienza camerale del 15.12.2022, per non essere stata la originaria proposta del relatore comunicata all’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che, all’esito di ulteriore riconvocazione per l’udienza del 10.3.2023, osserva il Collegio come, sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., non risulti (nuovamente) regolarmente costituito il contraddittorio, non essendo stata la stessa comunicata all’ AGENZIA DELLE ENTRATE ;

Ritenuto, pertanto, di dovere rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire alla Cancelleria l’espletamento degli adempimenti di rito;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.