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Ordinanza Interlocutoria — n. 8187/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for new hearing due to lack of notification to the appellant.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8187/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Solimene family against the Second Instance Court's confirmation of a fraudulent transfer ruling. The appellants argued that property transfers were valid economic agreements replacing alimony, while the bank claimed these acts defrauded creditors. The court rejected the merits because the appellant had not been notified of the hearing date, necessitating a remand for proper procedural conduct.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1414 c.c.; Art. 2901 c.c.: The Court of Cassation must remand a case to a new hearing when the appellant has not been properly notified of the hearing date, regardless of the substantive arguments regarding simulated contracts or fraudulent disposition.

Parole chiave

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lack of notification remand for new hearing procedural defect fraudulent disposition simulated contracts creditor rights second instance appeal reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, co.1, n.
Art. 1414 c.c.
convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, Ciro Solimene, Elena Papa, Carlo Ariosto, Giorgio Solimene, Patrizia Solimene e Bruno Perugino al fine di sentir dichiarare la nullità ex art. 1414 c.c. o, in via subordinata, l'inefficacia ex art.
Art. 2901 c.c.
o, in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti:
art. 1414 c.c
convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, Ciro Solimene, Elena Papa, Carlo Ariosto, Giorgio Solimene, Patrizia Solimene e Bruno Perugino al fine di sentir dichiarare la nullità ex art. 1414 c.c.
art. 2901 c.c
o, in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13587/2022 R.G. proposto da : SOLIMENE CIRO, SOLIMENE PATRIZIA, SOLIMENE GIORGIO, ARIOSTO CARLO, PAPA ELENA, PERUGINO BRUNO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MANZO MARIO -ricorrente- contro NPL SECURITISATION ITALY S PV, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo studio dell’avvocato SCICOLONE MARCO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 915/2022 depositata il 07/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, Ciro Solimene, Elena Papa, Carlo Ariosto, Giorgio Solimene, Patrizia Solimene e Bruno Perugino al fine di sentir dichiarare la nullità ex art. 1414 c.c. o, in via subordinata, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti:

a) atto di compravendita del 30 luglio 2008 con cui Carlo Solimene aveva ceduto l'immobile sito in Portici a Bruno Perugino;

b) atto di trasferimento del 14 luglio 2008 di diversi cespiti immobiliari siti in Portici da parte di Carlo Ariosto nei confronti di Patrizia Solimene;

c) atto di vendita immobiliare sempre del 14 luglio 2008 con cui Giorgio Solimene avev a venduto a Elena Papa diverse unità immobiliari. Dalla sentenza impugnata si desume che la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a era creditrice della Copin Arredamenti e Allestimenti Navali s.p.a., nonché di Giorgio Solimene, Ciro Solimene, Carlo Ariosto e Stefano Cortellessa (quali fideiussori della società suddetta) per l'importo pari ad € 967.145,30 e che questi ultimi avevano posto in essere atti di disposizione patrimoniale in frode alle ragioni creditorie. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda della Banca Nazionale del Lavoro.

2. La Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 915 del 7 marzo 2022 ha confermato il provvedimento impugnato.

3. Avverso tale sentenza, Carlo Ariosto, Ciro Solimene, Elena Papa, Patrizia Solimene e Giorgio Solimene propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. Resiste con controricorso. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. dell'art. 1414 c.c., censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha accertato la sussistenza della simulazione degli atti di trasferimento contenuti nell'accordo di separazione, non considerando che si trattava di accordi economici in sostituzione dell'assegno mensile di mantenimento. 4.2. Con il secondo mot ivo, i ricorrenti contestano la falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., ai sensi dell'art. 360, co.1., n. 3 c.p.c. per aver il Giudice di secondo grado ritenuto sussistenti i requisiti della scientia damni e dell'eventus damni.

5. La Corte, preso atto che non è stata effettuata la comunicazione al ricorrente, da parte della cancelleria, della fissazione della data di discussione del ricorso in camera di consiglio, ritiene necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, presso la Terza Sezione Civile , per consentire il regolare espletamento dell’attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo presso la Terza Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di c assazi