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Ordinanza — n. 8063/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on equitable damages but allows cassation on improper cost allocation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8063/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground of appeal regarding equitable damages but allowed the second and third grounds concerning the allocation of technical expert and litigation costs. The appellant argued that the appellate court improperly split costs based on partial success in different trial phases. The court ruled that such fractionalization violates the principle that litigation expenses must be assigned unitarily to the final outcome of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3; Art. 91, 92, 96 c.p.c.: The principle of litigation expenses requires that costs be assigned unitarily to the final outcome of the dispute, prohibiting their fractionalization based on favorable results in specific trial phases or stages.

Parole chiave

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litigation expenses allocation equitable damages assessment partial success costs technical expert fees appellate court reversal spese di ripristino ripetibili dell'avvocato ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 in relazione all’art 1226 c.c.” per avere la Corte di Appello ritenuto non sussistenti i presupposti per la liquidazione equitativa del danno.
Art. 1226 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.Ha depositato memoria parte ricorrente .
art. 360 c.p
Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.
art 1226 c.c
3 in relazione all’art 1226 c.c.” per avere la Corte di Appello ritenuto non sussistenti i presupposti per la liquidazione equitativa del danno.
art 91 c.p
5 in relazione all’art 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020
Il primo motivo va disatteso tenuto conto che la Corte di merito ha deciso la controversia sulla base dell’orientamento consolidato di questa Corte in tema di condizioni e limiti della liquidazione equitativa (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020; in senso conforme Cass.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2000
26051 del 17/11/2020; in senso conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2000).
Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015
Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3841/2022R.G. proposto da UNDICI D s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dalle avv. te Monica Callegari e Alessandra Vecchi , come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour; –ricorrente – contro WIND Telecomunicazioni s.p.a., in persona delle procuratrici generali,rappresentata e difes a dall’avv. Pietro Annese , come da procura in calce al controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio , in Roma, via Oggetto:

D omanda risarcitoria Interruzione servizio telefonico. C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 3841/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi Avezzanan. 2; –resistente – avverso la sentenza della Corte diappello di Bologna , n. 1669 /20 21 , pubblicata il 30giugno 2021, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Bologna ha accolto la domanda di risoluzione per inadempimento e risarcimento proposta da UNDICI D s.r.l. in ragione della interruzione del servizio telefonico nei confronti di WIND Telecomunicazioni s.p.a.,con condanna di quest’ultima al risarcimento di Euro 10.000,00.

2. La Corte di appello di Bologna ha accolto parzialmente l’appello di WINDTelecomunicazioni s.p.a., ridimensionando la condanna di quest’ultima al risarcimento dell’importo di euro 1.938,48, oltre accessori e a rifondere spese di primo grado e i due terzi delle spese di CTU E CTP, ponendo a carico della UNDICI un terzo delle spese di CTU E CTP in prime cure e con condanna della predettaalle spese di lite di appello.

3. Ha proposto ricorso per cassazione la società UNDICI D s.r.l. sulla base di tre motivi. Ha risposto con controricorso WIND Telecomunicazioni s.p.a. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.Ha depositato memoria parte ricorrente . Ragioni di diritto 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la “ Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 in relazione all’art 1226 c.c.” per avere la Corte di Appello ritenuto non sussistenti i presupposti per la liquidazione equitativa del danno.

C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 3841/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi 2.Con il secondo motivo lamenta la V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cpc comma 1 n. 3 e n 5 in relazione all’art 91 cpc ovvero 92 c.p.c. e 96 c . p . c .” per avere la Corte d’Appello riformato la sentenza di primo grado circa le spese della consulenza tecnica d’ufficio , omettendo anche l’esame di un fatto decisivo costituito dalla adesione di Undici D s.r.l. alla proposta conciliativa del Giudice di primo grado.

3. Con il terzo motivo lamenta la “ V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 c.p.c. e n. 5 in relazione all’art 91 c.p.c. ovvero 92 c . p . c . ” per avere la Corte d’Appello condannato l’appellata alle spese del secondo grado , nonché omesso la relativa di motivazione.

4. Il Collegio, non condivide se non parzialmente la proposta della relatrice e osserva che il secondo e terzo motivi diricorso sono fondat i . 4.1. Il primo motivo va disatteso tenuto conto che la Corte di merito ha deciso la controversia sulla base dell’orientamento consolidato di questa Corte in tema di condizioni e limiti della liquidazione equitativa (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020; in senso conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2000). 4.2. Viceversa, meritano accoglimento i l secondo e i l terzo motivo di ricorso tenuto conto che alla parte vittoriosa sono state accollate parte delle spese di CTU e della CTP , nonché quelle del giudizio di gravame, illegittimamente violando il principio secondo cui l'onere delle spese processuali non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma esso va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi definitivamente soccombente, abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Sez. 1, Sentenza n. 20289 del 09/10/2015 Rv. 637441 –01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13356 del 18/05/2021).

5. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo e terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo,la sentenza impugnata va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa C.C. 15 novembre2022 r.g.n. 3841/2022 Pres. E. Scoditti Est. I. Ambrosi nel merito dichiara ndo integralmente compensate tra le parti le spese di CTU, CTP e del giudizio di appello alla luce del parziale accoglimento dell’appello. Secondo il principio di soccombenza, parte resistente va condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità in favore della parte ricorrente che si liquidano come da dispositivo.

Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo e terzo motivo, inammissibile il primo e per l’effetto, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito, dichiara compensate le spese di CTU, CTP e del giudizio di appello; condanna parte resistente a rifonde re i n favore della parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta