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Ordinanza — n. 7987/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming pension rights for terror victims' families require victim survival at law's enactment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7987/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the Ministry of Interior's appeal against a lower court ruling granting a pension to the family of a deceased terrorism victim. The Ministry argued that the law only applies if the victim was alive when the statute entered into force, but the court found this condition not required by the legislation. Consequently, the court affirmed that the right to the pension is established independently of the victim's survival at the time of the law's enactment.

Regesto Legislator

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L. n. 206 del 2004, art. 5; L. n. 147 del 2013, art. 1: The right to a pension for families of terrorism victims is not conditioned on the victim's survival at the time the law enters into force.

Parole chiave

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terrorism victim pension family survival requirement statutory interpretation social security rights legislative enactment date impugnabilità della decisione di rinvio domanda di revisione esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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L. n. 206 del 2004, art. 5
«In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il diritto all'assegno vitalizio previsto dallaL. n. 206 del 2004, art. 5, comm a 3 bis, introdotto dallaL.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 494
147 del 2013, art. 1, c omma 494; denuncia che il dante causa, vittima del terrorismo, era deceduto quando ancora l'assegno vitalizio in questione non era stato introdotto; deduce, infatti, che la legge contempla il diritto all'assegno vitalizio unicamente in favore dei familiari delle vittime del terrorismo che, Ric.
art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con un primo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr.
art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con un primo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
art. 380-bis c.p
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 11180 del 2022
206 del 2004»(Cass. nr. 11180 del 2022;
Cass. nr. 16218 del 2022
Cass. nr. 16218 del 2022; Cass.nr.
Cass. nr. 34401 del 2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29274-2021 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro PIACENTE FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato STEFANO GUADAGNO, rappresentato e difeso dall'Avvocato VINCENZO MARINO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 254/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 28/10/2021; Ric. 2021 n. 29274 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE; RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il diritto di Francesco Piacente, figlio di Antonio Piacente, Ispettore Capo in congedo, vittima di atti di terrorismo, a godere dell'assegno vitalizio riservato ai familiari di soggetti portatori di invalidità permanente a tale titolo, ai sensi dellaL. nr. 206 del 2004, art. 5,commi 3 bis e 3 quater , intr odotti dalla L. n r . 147 del 2013, art. 1,comma 494; per quanto solo di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha osservato come il beneficio in discussione, in favore dei familiari, fosse condizionato esclusivamente alla sopravvivenza della vittima all’attentato,con un’invalidità superiore al 50%, a nulla rilevando se poi la stessa fosse deceduta per cause naturali prima dell’entrata in vigore della legge nr. 147 cit.; la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell'Interno sulla base di due motivi; ha resistito , con controricorso, poi illustrato con memoria, la parte in epigrafe;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con un primo motivo –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod,proc. civ. - il Ministero ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dellalegge n r . 206 del 2004, art. 5, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, introdotti dallaL. nr. 147 del 2013, art. 1, c omma 494; denuncia che il dante causa, vittima del terrorismo, era deceduto quando ancora l'assegno vitalizio in questione non era stato introdotto; deduce, infatti, che la legge contempla il diritto all'assegno vitalizio unicamente in favore dei familiari delle vittime del terrorismo che, Ric. 2021 n. 29274 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- alla data della richiesta, siano ancora in vita, e non anche nei confronti dei familiari di vittime a quel tempo già decedute; con un secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- deduce che la Corte avrebbe, comunque, trascurato il fatto che la vittima dell’attentato alla data del decesso non aveva raggiunto l'invalidità permanente del 50% richiesta dalla legge; che, infatti, il Ministero, ad altro titolo (id est: ad integrazione dell’elargizione ex legenr. 204 del 2004), aveva riconosciuto l'aggravamento (portando il grado d'invalidità complessiva dal 42% al 57%); le censure, che possono esaminarsi congiuntamente , sono , nel complesso, da respingere; quanto al requisito sanitario(invalidità permanente della vittima non inferiore al 50%, a causa dell'atto terroristico subito), la sentenza impugnata, diversamente da quanto censurato, ne afferma la sussistenza in base al principio di non contestazione; in discussionetra le parti il profilo della necessità o meno che la vittima fosse in vita al momento di entrata in vigore della legge nr. 147, la «ricorrenzadei restanti requisiti» è stata, infatti, giudicata « pacifica » dalla Corte di appello (v. ult. cpv. pag. 8 e pag. 9 della sentenza impugnata); tali affermazioni dovevano indurre il ricorrente a modulare diversamente le censure in modo, eventualmente, da incrinare il fondamento giustificativo delle argomentazioni util izzate ; viceversa, come sviluppate, restano prive di qualsiasi riferibilità alla decisione impugnata e sono pertanto inammissibili; per il resto, la questione dibattuta in causa è stata risolta dalla Corte, con l’affermazione del seguente principiodi diritto:

«In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il diritto all'assegno vitalizio previsto dallaL. n. 206 del 2004, art. 5, comm a 3 bis, introdotto dallaL. n. 147 del 2013, in favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, non è condizionato all'esistenza in vita della vittima del terrorismo alla data di entrata in vigore della Ric. 2021 n. 29274 sez. ML -ud. 22-12-2022 -4- citata L. n. 147, atteso che tale presupposto non è richiesto dal disposto normativo, che attribuisce a tali soggetti un nuovo diritto spettante iure proprio, con la esplicita esclusione del caso in cui il coniuge, poi deceduto, o l'ex coniuge divorziato o i figli nati da precedente matrimonio, e viventi al momento dell'evento, abbiano già percepito le prestazioni previste dalla predettaL. n. 206 del 2004»(Cass. nr. 11180 del 2022;

Cass. nr. 16218 del 2022; Cass.nr. 34401 del 2022); alla stregua di quanto precede, il ricorso va , dunque , complessivamente rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore della Corte sulla questione principale; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ovedovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma