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Ordinanza — n. 7838/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late notification of the second-instance judgment to INPS.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7838/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because the judgment from the Court of Appeal of Bologna was notified to INPS after the statutory deadline. While INPS argued that notification to the appointed lawyer was sufficient, the Court found the actual delivery to INPS occurred too late. Consequently, the appeal was rejected, and INPS was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; The appeal must be lodged within the brief period following notification to the opposing party; notification to the opposing party's legal representative constitutes valid service for the purpose of calculating this period.

Parole chiave

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late notification procedural deadline INPS service legal representative inadmissible appeal PEC notification costs allocation esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 170 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 380 bis cod.proc.civ
art. 325 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9 del 2015
Cass. n. 34577 del 2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20486-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN e LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro COSTA LUCIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato MASSIMO NAPPI che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 609/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/01/2021;

Ric. 2021 n. 20486 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE; RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado di accertamento del diritto di Luciano Costa alla pensione di vecchiaia, presso la gestione separata Inps, a far tempo dal primo giorno successivo a quello di compimento dell'età pensionabile, e cioè dall'1.1.2008, e non dal primo giorno del mese successivo a quellodi presentazione della domanda amministrativa (1.11.2012); avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la controparte ha resistito con controricorso e ha depositato memoria; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ.

CONSIDERATOCHE: va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata con il controricorso; il controricorrente rileva, allegando documentazione attestante la notificazione telematica, che il ricorso è tardivo giacché notificatogli in data 16.7.2021, oltre il termine di cui all'art. 325 cod.proc.civ. dalla regolare notifica della sentenza a mezzo PEC al difensor e dell'Inps nel giudizio di secondo grado, presso il domicilio digitale eletto, avvenuta il 20.1.2021; sul punto l'Inps nulla ha rilevato, pur gravando sul ricorrente l'onere di dimostrare la tempestività del ricorso; l'eccezione è fondata sulla scorta della documentazione comprovante l'avvenuta notifica e della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «La notificazione della sentenza all'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso il difensore Ric. 2021 n. 20486 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- costituito per il giudizio,è valida ed idonea a determinare il decorso del termine breve per la impugnazione, equivalendo alla notificazione effettuata direttamente al procuratore costituito a norma dell'art.170 c.p.c., in quanto tale modalità di notificazione soddisfa l'esigenza che l'atto sia portato a conoscenza del soggetto professionalmente qualificato a valutare e porre in essere i corrispondenti atti di resistenza e di difesa» ( Cass. n r . 9 del 2015 ; in ultimo, Cass. nr. 34577 del 2022); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con regolamentazione delle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate e in Euro 1.800,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. nr. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,