Italian court dismisses appeal regarding document admissibility after final contract superseded preliminary agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that a document produced after the initial defense deadline was improperly excluded. Although the appellant argued the document should have been accepted under specific procedural rules, the lower court correctly determined the document lacked relevance because the preliminary contract it supported had been superseded by a final agreement. The court upheld this reasoning, ruling that the procedural defect did not justify overturning the substantive decision on the document's utility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702-bis, commi 1 e 4 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.; The failure to deposit documents or specify proof means does not render an appeal inadmissible, but the court retains discretion to exclude evidence deemed irrelevant due to the superseding effect of a final contract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6002-2022 proposto da: IOZZELLI GROUP SRL 05161660963, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati FABRIZIO RICCIARDI, ALESSIO IANNELLO; -ricorrente- contro GIANARDI FABIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI DI SIBIO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 815/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 19/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Iozzelli Group s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 815/2021, in relazione al rigetto dei primi due motivi dell’appello proposto dell’odierna ricorrente. Resiste con controricorso Gianardi Fabio. Il controricorrente ha depositato “memoria”, con cui aderisce alla proposta del relatore. CONSIDERATO CHE 1. La ricorrente, con un unico motivo di ricorso rubricato «violazione di legge per affermata intervenuta decadenza del convenuto dalla produzione documentale effettuata con la costituzione nel giudizio prima della pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 702-ter c.p.c. (art. 360, n. 5 c.p.c.)», si duole della dichiarazione di inutilizzabilità di un documento prodotto con la costituzione in giudizio, avvenuta in data successiva all’udienza di cui all’art. 702-bisc.p.c., nella quale il giudice di primo grado si era riservato di decidere ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c.
La ricorrente afferma, inoltre, che «l’accoglimento del ricorso produrrà gli effetti dell’art.336, primo comma, c.p.c., con riguardo al secondo motivo di gravame dichiarato assorbito dalla Corte di merito in forza del rigetto del primo motivo di gravame», avente ad oggetto la questione riproposta in sede di ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile. Ha ragione la ricorrente laddove contesta l’affermazione della Corte d’appello per cui le sarebbe stato precluso il deposito del documento: secondo la giurisprudenza di questa Corte, non contemplando l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c. alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano avvalersi né al mancato deposito di detti documenti, “ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.” (Cass. n. 46/2021).
La ricorrente, però, non considera che la Corte d’appello ha poi esaminato il documento, ritenendo che l’atto in esso contenuto, integrativo del contratto preliminare, non assuma rilevanza, essendo stato superato dal contratto definitivo, ratio decidendi che la ricorrente non attacca, limitandosi ad affermare che sarebbe stata travolta ai sensi dell’art. 336 c.p.c. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - qu ater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così