Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; no costs awarded as no defense filed by opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal on October 14, 2022. The appellant, Del Vescovo Felice, had previously sought reform of the appellate court's ruling on litigation costs but subsequently renounced the proceedings, citing compliance with Article 390 of the Code of Civil Procedure. Since the respondent, Noventina di Giuriatti Giuseppe e C. SAS, did not file any defenses, the Court found no grounds to rule on the allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal in compliance with statutory requirements and the opposing party has not filed defenses, the Court declares the proceedings extinguished without ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5576-2022 proposto da: DEL VESCOVO FELICE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARZIA NARDELOTTO; -ricorrente- contro NOVENTINA DI GIURIATTI GIUSEPPE E C. SAS in liquidazione, in persona della socia accomandante GIURIATTI MANUELA; -intimata - avverso la sentenza n. 2065/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Del Vescovo Felice ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2065/2021, che ha riformato la pronuncia di primo grado, per il resto confermata, in relazione alla statuizione sulle spese del processo e ha così condannato il ricorrente alla rifusione di un quarto delle spese di prime cure e di quelle sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, con compensazione della residua quota dei tre quarti e identica condanna (un quarto a carico del ricorrente, con compensazione del residuo) ha stabilito in relazione alle spese d’appello.
L’intimata Noventinas.a.s. di Giuriatti Giuseppe e C. in liquidazione non ha proposto difese. Con atto datato 14 ottobre 2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo a questa Corte di pronunciare l’estinzione del processo di cassazione. L’atto di rinuncia presenta i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. Non avendo l’intimata proposto difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del