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Ordinanza — n. 7824/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against preliminary technical assessment rejection citing lack of urgency and procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7824/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a rejected preliminary technical assessment for lack of urgency. The plaintiffs argued violations of procedural articles concerning the assessment requirements, while the defendant company did not submit any defense. The court ruled that such orders are not appealable to the Cassation level and that costs were definitively settled by the lower tribunal before the main trial began.

Regesto Legislator

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Art. 696 c.p.c.; Art. 669-terdecies c.p.c.; Art. 669-septies c.p.c.; Art. 111 Cost.: Orders rejecting preliminary technical assessments are not subject to cassation appeal and costs are definitively determined by the lower court prior to the main trial.

Parole chiave

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preliminary technical assessment lack of urgency requirement cassation inadmissibility procedural costs allocation cautionary proceedings rules analisi dei rischi prevenzione antisismica minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 696 c.p.c.
In primo luogo, i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 696 c.p.c. sono, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
Art. 669-terdecies c.p.c.
144/2008, reclamabili anche in ipotesi di rigetto con il mezzo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. e non sono ricorribili per cassazione.
Art. 669-septies, comma 2, c.p.c.
144/2008, reclamabili anche in ipotesi di rigetto con il mezzo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 111 Cost.
91 e 92 c.p.c., a partire dal principio di soccombenza”, con ordinanza che “non è, quindi, suscettibile d'impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.” (così Cass.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 112 c.p
696 e 697 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c.
art. 696 c.p
In primo luogo, i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 696 c.p.c.
art. 111 Cost
91 e 92 c.p.c., a partire dal principio di soccombenza”, con ordinanza che “non è, quindi, suscettibile d'impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.” (così Cass.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 144/2008
sono, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 144/2008, reclamabili anche in ipotesi di rigetto con il mezzo previsto dall’art.
Cass. 18918/2020
111 Cost.” (così Cass. 18918/2020).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4637-2022 proposto da: OLETTO ANGELA, CELENTANO CARMINE, CELENTANO FRANCESCO, CELENTANO MARGHERITA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO DE LIGUORI; -ricorrenti - contro N.P. NUOVA EDILE SRL; -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 7/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Oletto Angela, Celentano Carmine quale erede di Oletto Anna, Celentano Margherita e Celentano Francesco ricorrono per cassazione avverso il provvedimento del 7 dicembre 2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, con cui veniva rigettato il ricorso per accertamento tecnico preventivo per assenza del requisito dell’urgenza e si condannavano i ricorrenti alla refusione delle spese di lite. L’intimata N.P. Nuova Edile s.r.l. non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Con il primo motivo si contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 696 e 697 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. e totale difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell’accertamento tecnico preventivo.

2) Con il secondo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 692 e ss., 90 e 93 c.p.c., in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c.” – si lamenta che nel procedimento per accertamento tecnico preventivo non è prevista la liquidazione delle spese processuali. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 696 c.p.c. sono, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 144/2008, reclamabili anche in ipotesi di rigetto con il mezzo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. e non sono ricorribili per cassazione.

In secondo luogo, “se il giudice rigetta la domanda di accertamento tecnico preventivo, per difetto dei relativi presupposti, trova applicazione la norma per cui, nei procedimenti cautelari, se l'ordinanza di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare (art. 669-septies, comma 2°, c.p.c.), secondo i criteri previsti, in generale, dagli artt. 91 e 92 c.p.c., a partire dal principio di soccombenza”, con ordinanza che “non è, quindi, suscettibile d'impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.” (così Cass. 18918/2020).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non essendosi l’intimata difesa, non vi è pronuncia sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d ̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in R