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Ordinanza — n. 7748/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for lack of necessary joinder and res judicata against non-joined party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7748/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that rejected a tax assessment against a sports association and its solidary co-obligant. The agency notified the cassation appeal only to the individual co-obligant, failing to include the association despite their joint liability under Article 38 of the Civil Code. The court held that because the parties were not joined as necessary co-litigants, the lower court's judgment became res judicata against the association, rendering the agency's claim against the individual infondate. Consequently, the appeal was rejected, and the agency was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 38 c.c.; Art. 1306 c.c.: When necessary joinder of co-obligants is absent, a judgment against one party becomes res judicata against all, invalidating subsequent appeals filed solely against the individual.

Parole chiave

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necessary joinder res judicata solidary liability tax assessment procedural defect imposte indirette ripresa dell'imposta sul valore aggiunto arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 38 c.c.
Art. 1306 c.c.
3.1 – quale diretta conseguenza di quanto precede, deve anche trovare accoglimento l’eccezione di giudicato ex art. 1306 c.c.
Art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000
Mestre Società Sportiva Dilettantistica a r.l.; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, per aver ritenuto la C.T.R.
art. 38 c.c
art. 1306 c.c
3.1 – quale diretta conseguenza di quanto precede, deve anche trovare accoglimento l’eccezione di giudicato ex art. 1306 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8623/2012
non sussista litisconsorzio necessario, trattandosi di cause scindibili (Cass. n. 8623/2012);
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Testo completo

/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26127/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro GAIBA MARCO, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 9 , presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, rappresentato e difeso dall’avv.Loris Tosi, come da procura a margine del controricorso - controricorrente – e nei confronti di N. 26127/21R.G.

A.C. MESTRE SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l., inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, rappresentata e difesadall’avv. Loris Tosi, come da procura a margine del controricorso - controricorr ente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 434/2021depositata in data 17.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T. R. del Veneto rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso lasentenza n. 46 /20 1 8 della C.T. P. di Treviso , che aveva a sua volta accolto il ricorsoproposto da A.C. Mestre Società Sportiva Dilettantistica a r.l.e da Marco Gaiba, quale coobbligato in solido ex art. 38 c.c., per l’annullamento dell’avviso di accertamento loro notificato , per l’anno 20 11 , per il recupero di IRES, IRAP e IVA; in particolare, con detto avviso, si era contestato al l’associazione di aver superato il limite legale ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 1 della legge n. 398/1991; nel confermare la prima decisione, la C.T.R.ribadì che l’avviso di accertamento impugnato non era stato preceduto dal contraddittorio preventivo e che , trattandosi di accertamento a tavolino,concernente sia tributi armonizzati che tributi non armonizzati, il vizio procedimentale, già esiziale per l’IVA, non poteva non riverberarsi anche sulle restanti pretese, ritenendo comunque fornita dai contribuenti la prova di resistenza;

N. 26127/21R.G. avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; hanno res istito con unico controricorso Marco Gaiba e A.C. Mestre Società Sportiva Dilettantistica a r.l.; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, per aver ritenuto la C.T.R. di poter accomunare, nella valutazione circa gli effetti del mancato espletamento del contraddittorio preventivo, sia i tributi armonizzati che quelli non armonizzati, atteso che, per questi ultimi,non sussiste un generalizzato in tal senso, ma solo nei casi previsti dalla legge; inoltre, quanto ai tributi armonizzati, la C.T.R. avrebbe comunque omesso una concreta indagine sull’effettivo assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente, risolvendosi la valutazione da essa operata in mere congetture; 2.1– preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del controricorso proposto da A.C.

Mestre Società Sportiva Dilettantistica a r.l.; invero, l’Agenzia ha provveduto a notificare il ricorso per cassazione esclusivamente a Marco Gaiba,coobbligato con l’Associazione ai sensi dell’art.38 c.c. perché, all’epoca dei fatti, ne era il legale rappresentante; è quindi evidente che, al di là della prudenziale attività difensiva svolta dalla stessa Associazione in questa sede , non s’è instaurato alcun valido rapporto processualenei suoi confronti, tanto più che è ben noto come tra l’associazione non riconosciuta e il soggetto coobbligato ex art. 38 c.c. non sussista litisconsorzio necessario, trattandosi di cause scindibili (Cass. n. 8623/2012);

N. 26127/21R.G. 3.1 – quale diretta conseguenza di quanto precede, deve anche trovare accoglimento l’eccezione di giudicato ex art. 1306 c.c. sollevata dal controricorrente Marco Gaiba, con conseguente infondatezza del ricorso; infatti, la precisa scelta processuale della ricorrente di proporre il ricorso per cassazione nei confronti del solo Marco Gaiba, e non anche nei confronti della A.S.D., comporta necessariamente il passaggio in giudicato della sentenza d’appello nei confronti di quest’ultima, proprio perché non è configurabile il litisconsorzio necessario, come già s’è visto; pertanto, per gli effetti di cui all’art. 1306 c.c., l’odierno controricorrente ben può opporredetto giudicato all’Agenzia, giacché esso non è fondat o su ragioni personali all’A.S.D., bensì sull’accertata illegittimità dell’iter procedurale di accertamento; conseguentemente, poiché il Gaiba risponde a titolo solidale ex art. 38 c.c., e quindi la legittimità della pretesa erariale dipende esclusivamente dalla fondatezza della stessa pretesa nei confronti dell’A.S.D., dall’incontestabile illegittimità dell’accertamento impugnato, almenonei confronti di quest’ultima, non può che discendere l’infondatezza del ricorso, per essere infondate le ragioni di credito verso lo stesso Gaiba; va infine soggiunto che non paiono condivisibili le considerazioni svolte dall’Agenzia ricorrente in memoria, secondo cui il ricorso sarebbe stato notificato all’unico difensore costituito sia per l’A.S.D. che per Marco Gaiba, senza alcuna volontà di limitare l’impugnazione, dal punto di vista soggettivo; infatti, depone in senso contrario l’inequivoca espressione utilizzata nella relata di notifica (“… all’Avv.Loris Tosi, quale difensore domiciliatario di GAIBA MARCO N. 26127/21R.G.

…”), senza alcun riferimento all’Associazione, il che esclude di per sé il rischio della ventilata “lettura formalistica” del dato processuale: semplicemente, l’Agenzia non hanotificato il ricorso alla stessa Associazione; è poi singolare, in tal senso (e ciò finisce col confermare quantoprima ritenuto), che la stessa memoria dell’Agenzia riporti nell’intestazione, quale parte resistente, il solo Marco Gaiba e non anche l’Associazione, esattamente come nel ricorso; 4.1 – in definitiva, il ricorso è rigettato; le spese di lite, liquidate c ome in dispositivo, seguono la soccombenzanei confronti di Marco Gaiba;

P.Q.M.

rigettail ricorsoe condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Marco Gaiba, che liquida in € 7.700,00 per compensi, oltre € 200,00