Cassation dismissed for inadmissibility as the error was a material factual mistake, not a legal violation under Art. 360 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the lower court's finding of null notification was based on a material factual error rather than a legal violation. The taxpayer argued the court wrongly ignored evidence of proper service notices, while the agency contended the judgment violated procedural law. The Court ruled that such omissions in the file constitute a mere factual oversight under Article 395 of the Civil Procedure Code, which does not justify a cassation appeal under Article 360.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A mere material factual error or oversight regarding the existence of documents in the file does not constitute a violation of law justifying a cassation appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
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A - ERROREDIFATTO REVOCATORIO- SUSSISTENZA PAOLO DI MARZIO - Consigliere - ROBERTO SUCCIO - Consigliere - Ud.– 15/12/2022 CC MARIA GIULIA PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA -Consigliere - R.G.N.3191-2021 GIAN ANDREA CHIESI - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3191-2021R.G., proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro GIANFRANCO ANCORA (C.F.
NCRGFR63H24L049T), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.TI GIOVANNI CASTORO e TIBERIO ANSIDEI DI CATRANO, unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DEGLI SCIPIONI, n. 235, presso lo studio dell’AVV. DANIELE CASTORO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 44/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere relatore GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ EQUITALIA NORD S .
P . A .,nella qualità di agente per la riscossione di Udine, notificò a GIANFRANCO ANCORA un’intimazione di pagamento relativa a pregresse cartelle di pagamento; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Udine che, con sentenza n. 39/2017, accolse parzialmente il ricorso, dichiarando nulle tre delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione, quale conseguenza dell’invalidità del relativo procedimento notificatorio; che GIANFRANCO ANCORA propose appello innanzi alla C.T.R. della Friuli-Venezia Giulia, la quale, con sentenza n. 44/2020, depositata il 15/06/2020, dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente ad un’altra cartella di pagamento, accolse il gravame relativamente alle residue tre cartelle oggetto di impugnativa, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come anche per le stesse la notifica dovesse ritenersi nulla, alcunché avendo l’Ufficio prodotto “in merito alla necessaria comunicazione dell’“avviso di deposito”, nonché della “raccomandata informativa” (CAD) anche in questo grado di appello” (cfr. sentenza impugnata, ult. p. della motivazione, quintultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , subentrata ex lege all’ EQUITALIA NORD S .
P . A ., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso GIANFRANCO ANCORA ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.” (cfr. ricorso, p. 3), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto nulla la notifica delle ultime tre cartelle in contestazione, per mancanza dell’avviso di deposito e della C.A.D., nonostante l’agente della riscossione avesse “ritualmente prodotto in giudizio sia gli avvisi di ricevimento che le raccomandate informative relative a tutte e tre le cartelle impugnate” (cfr. ivi, p. 4); che il motivo è manifestamente inammissibile; che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l'inesistenza, nei fascicoli processuali (d'ufficio o di parte), di documenti che, invece, risultino esservi inseriti (nella specie, gli avvisi di ricevimento della notifica ex art. 140 cod. proc. civ., nonché C.A.D.), non si concreta in un errore di giudizio, ma in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non di ricorso per cassazione (Cass., Sez. 5, 26.1.2021, n. 1562, Rv. 660223- 01);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE al pagamento, in favore di GIANFRANCO ANCORA delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l’effetto, condanna l’ ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE al pagamento, in favore di GIANFRANCO ANCORA , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 3.100,00 (tremilacento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre