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Ordinanza — n. 7404/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7404/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7404/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 15166/2022 sollevato dal Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza R.G. 15166/2022, del R.G. 2087/2019 del 12/05/2019 nel procedimento vertente tra: CARUSO ROBERTO ricorrente e INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante resistente udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p; Ordinanza — n. 7404/2023 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 15166/2022 sollevato dal Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza R.G. 15166/2022, del R.G. 2087/2019 del 12/05/2019 nel procedimento vertente tra: CARUSO ROBERTO ricorrente e INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante resistente udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Parole chiave

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conflitto di competenza lavoristica attività sottoposta a contribuzione debito di contributi contenzioso dell'assicurazione invalidità diritti di previdenza professionale sussidio per la costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 15166/2022 sollevato dal Tribunale di Vibo Valentia con ordinanza R.G. 15166/2022, del R.G. 2087/2019 del 12/05/2019 nel procedimento vertente tra: CARUSO ROBERTO ricorrente e INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante resistente udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STEFANO VISONA’ che ha concluso per la dichiarazione del la competenza per territorio del tribunale di Cosenza in funzione di giudice del lavoro. Ric. 2022 n. 15166 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- RILEVATO che: Roberto Caruso, socio accomandatario di una società operative nel settore edilizio, ha proposto dinanzi al Tribunale di Cosenza opposizione contro avviso di addebito, notificatogli dall ’ 'Inps, avent e ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali; il Tribunale di Cosenzacon ordinanza del 23/10/2019 ha dichiarato la propriaincompetenza per territorio ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 3, ritenendo competente il Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Inps che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo; riassunta la causa dinanzi al giudice dichiarato competente, il Tribunale di Vibo Valentia , con ordinanza ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c., ritenendo competente il Tribunale di Cosenza quale giudice nella cui circoscrizione l'attore ha la sua residenza; il Procuratore Generale ha concluso nel senso della competenza del giudice del lavoro di Cosenza; le conclusioni del procuratore generale meritano di essere condivise; la controversia ha ad oggetto l'opposizione ad avvis o di addebito avente ad oggetto il pagamento di contributi che riguardano la gestione artigiani; costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui "la controversia inerente agliobblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., comma 1, (come modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 86), atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede Ric. 2022 n. 15166 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al comma 1 (Cass. n. 21317 del 2004, Cass. n. 23141 del 2011 e 9382 del 2013); nel caso in esame - incontestato che i l Roberto Caruso risiede all’internodi comune che rientra nel circondario del locale Tribunale - deve affermarsi la competenza per territorio del suddetto Tribunale; trattandosi di regolamento di ufficio non ha adottato alcun provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza. Co