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Ordinanza Interlocutoria — n. 7357/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal proceedings due to new monitoring obligation law suspension request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7357/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court suspended the tax appeal proceedings rather than ruling on the merits of the case. The taxpayer challenged a tax assessment regarding foreign financial assets held at Credit Suisse in Switzerland, arguing violations of procedural and substantive tax laws. The court granted the taxpayer's request to suspend the trial pending the implementation of a new law regarding monitoring obligations.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, L. 197 del 2022; The court may suspend tax proceedings upon request when a new legislative provision affecting the monitoring of foreign assets enters into force, thereby preventing a final judgment on the merits.

Parole chiave

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tax suspension request foreign asset monitoring monitoring obligation law Cassation interlocutory order tax assessment appeal imposta sulle prestazioni in capitale rendita straniera autorità fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, L. 197 del 2022
Oggetto: Capitali detenuti all’estero - Irpef, violazione obblighi di monitoraggio - Raddoppio dei termini di accertamento - Istanza di sospensione ex art. 1, co.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Mediante il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza in conseguenza della violazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 132, quarto comma, cod. proc. civ.
civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza in conseguenza della violazione dell’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello per aver errato nel valutare “l’ambito di applicazione dell’art.
Art. 12, commi 2 e 2 bis D.L. 78/2009
T9B01LQ05481, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, commi 2 e 2 bis D.L. 78/2009, contestando anche un maggiore tributo Irpef in relazione all’anno 2009.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Paronzini Paolo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata con atto separato allegato, dall’Avv. Ylenia Azzini del Foro di Milano, che ha indicato recapito Pec, avendo la parte dichiarato di eleggere domicilio presso lo “Studio Cavalluzzo Rizzi Caldart”,alla piazza Borromeo n. 12 in Milano; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 749, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 14.12.2020, e pubblicata il 23.2.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.12.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Oggetto: Capitali detenuti all’estero - Irpef, violazione obblighi di monitoraggio - Raddoppio dei termini di accertamento - Istanza di sospensione ex art. 1, co. 197, L. 197 del 2022. Fatti di causa 1. In seguito a quanto emerso in procedimento penale, la Guardia di Finanza svolgeva accertamenti sulla posizione contributiva di Paolo Paronzini redigendo e comunicando, in data 23.11.2017, Processo Verbale di Costatazione. La Gdf accertava la titolarità, da parte del contribuente, di due rapporti finanziari (n. 045606207194 e 0456-287900-7), intrattenuti presso l’intermediario Credit Suisse, pertanto in Svizzera, Paese dalla fiscalità privilegiata.

Il contribuente, però, non aveva compilato il Quadro Rw delle dichiarazioni dei redditi, in relazione agli anni di imposta dal 2008 al 2015, settore deputato all’assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, come disposto dal Dl n. 167 del 1990, come conv. Il Paronzini era pertanto incorso, in primo luogo, nella violazione degli obblighi dichiarativi. L’Ente impositore notificava quindi al contribuente l’avviso di accertamento n. T9B01LQ05481, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, commi 2 e 2 bis D.L. 78/2009, contestando anche un maggiore tributo Irpef in relazione all’anno 2009.

2. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sostenendo l’inapplicabilità retroattiva del suddetto art. 12 del Dl n. 78 del 2009 e lagnandosi di aver comunque provveduto, in sede di ravvedimento operoso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, sebbene con la stessa non avesse assoggettato a tassazione ordinaria Irpef alcun maggior reddito a lui imputato mediante il Pvc, atteso che vi era coincidenza tra i risultati numerici riportati nel mod. 730/2010 originariamente presentato e nel Mod. Unico 2010 integrativo. La CTP respingeva il ricorso del contribuente.

3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai giudici di primo grado, Paolo Paronzini spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, riproponendo i propri argomenti. Il giudice dell’appello riteneva legittimo l’operato dell’Agenzia delle Entrate, nonché corretta la valutazione espressa dai giudici di primo grado, e pertanto confermava la sentenza della CTP.

4. Avverso la sentenza pronunciata dalla CTR di Milano ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza in conseguenza della violazione dell’art. 132, quarto comma, cod. proc. civ., in cui è incorso il giudice dell’appello per aver errato nel valutare “l’ambito di applicazione dell’art. 12” del Dl. n. 78 del 2009, come conv., “e il conseguente meccanismo di raddoppio dei termini di accertamento” (ric., p. 6 s.).

2. Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 2 bise 2 ter, del Dl n. 78 del 2009, dell’art. 3 della L. n. 212 del 2000, e degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per avere la Ctr ritenuto applicabile la presunzione di cui all’art. 12 cit., “anche a periodi d’imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della norma” (ric., p. 9). 3.Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. A seguito della deliberazione della decisione, infatti, ma prima che la cancelleria provvedesse a pubblicare la pronuncia, il difensore del ricorrente ha depositato istanza datata 23.1.2023, con la quale ha domandato la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. Si è reso pertanto procedere alla riconvocazione del Collegio giudicante, e si è reso possibile effettuarla in data 21.2.2023.

4. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l’istanza proposta dal contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. La Corte,

P.Q.M.

accoglie l’istanza proposta da Paronzini Paolo, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 10.7.2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, disponendo il rinvi