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Ordinanza — n. 7190/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court upheld presumption of extra-accounting profits distribution to outgoing shareholder in capital companies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7190/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling that rejected an outgoing shareholder's claim to extra-accounting profits. The court held that for capital companies with a narrow share base, the legal presumption of profit attribution applies to the shareholder who approved the final accounts, even if they ceased to be a partner during the fiscal year. Since the taxpayer failed to provide contrary evidence, the court reaffirmed established precedent that such profits belong to the shareholder at the exercise's closing.

Regesto Legislator

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Art. 38 d.P.R. n. 600/1973; Art. 2697 c.c.: In capital companies with a narrow share base, the presumption of attribution of extra-accounting profits applies to the outgoing shareholder who approved the final accounts, absent contrary proof.

Parole chiave

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extra-accounting profits outgoing shareholder capital company presumption of attribution tax assessment notice IRPEF recovery narrow share base ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Art. 2697 c.c.
600 /19 73 e dell’art. 2697 c.c. , per aver la C.T.R.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
art. 2697 c.c
600 /19 73 e dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21295/2022
Cass. n. 21487/2022
Cass. n. 1778/2016
P . R . n. 115/2002, nel testo N. 29272/21R.G. introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016);
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Testo completo

72/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29272/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro ALLOCCA MADDALENA, elettivamente domiciliatain Roma, Viale dei Parioli n. 87, presso lo studio dell’avv. Giulia Ussani d’Escobar, rappresentata e difes a dall’avv. Paola Coppola, come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 4298/2021depositata in data 17.5.2021;

N. 29272/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del la Campania rigettò l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2406/2020 della C.T.P. di Napoli, che aveva a sua volta accolto il ricorso di Maddalena Allocca per l’annullamento di un avviso di accertamento notificatole il 1 4 . 12 .2018, per il recupero IRPEF e addizionali provinciali e comunali, oltre sanzioni ed interessi, anno d’imposta 2013; la ripresa era fondata su un avviso di accertamento emesso nei confronti di Amma s.p.a.(di cui la Allocca era stata socia, per il 50% del capitale azionario, fino all’11.4.2013), divenuto definitivo per mancata impugnazione; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che, in tema di distribuzione di utili extracontabili, ove nel corso dell’esercizio sia mutata la compagine sociale, la presunzione di percezione degli stessi non può che operare nei confronti dei sociche, alla fine dell’esercizio, hanno approvato il bilancio, non anche di chi, invece, non sia più socio; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate h a proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , cui resiste Maddalena Allocca con controricorso; consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 /19 73 e dell’art. 2697 c.c. , per aver la C.T.R. ritenuto che la perdita dello statusdi socio da parte della contribuente fosse questione dirimente N. 29272/21R.G. ai fini dell’invalidità dell’accertamento; rileva che, al contrario, trattandosi di società di capitali a ristretta base azionaria, la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili vale anche nei confronti del socio uscente, salva la prova contraria eventualmente fornita, che però la Allocca non aveva offerto; 2.1– il ricorso è infondato; invero, ancora di recente questa Corte ha ribadito che “In tema di redditi prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata la compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio sociale, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante in relazione alla durata della rispettiva partecipazione alla società nel corso dell'esercizio, poiché la maturazione del reddito non è continua ed uniforme nel tempo ed è impossibile una sua quantificazione frazionata”(Cass. n. 21295/2022); il ricorso non offre spunti per discostarsi da tale condivisibile principio , sostanzialmente ribadito, anche per le società di capitali, da Cass. n. 21487/2022; 3.1 - in definitiva, il ricorso è rigettato ; le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; trattandosi di impugnazione proposta da un’amministrazione dello Stato, non sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d .

P . R . n. 115/2002, nel testo N. 29272/21R.G. introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ( v. Cass. n. 1778/2016);

P.Q.M.

rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, in favore del procuratore antistata