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Ordinanza Interlocutoria — n. 7161/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings pending taxpayer's request under Law 130/2022 Article 5.2.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7161/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings pending the taxpayer's formal request for suspension under Law 130/2022. The Agency of Revenue appealed a lower court decision that had rejected its own appeal against a tax assessment for 2009. The court granted the suspension request, ordering a remand to a new hearing date.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 2 della legge n. 130/2022; The court must suspend proceedings when a party formally requests it under the specified provision, deferring the decision until the requesting party adopts its own determinations within the legal timeframe.

Parole chiave

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tax appeal suspension Law 130/2022 Art. 5 comma 2 remand to new hearing tax assessment recovery procedural suspension Corte di Cassazione sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 2 della legge n. 130/2022
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26177/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro GIOVANNINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Calabria n. 56, presso lo studio dell’avv. Luca Pellicelli, rappresentatoe difeso dall’avv.Paola Santandrea, come da procura allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia- Romagna, n. 883/2021depositata in data 29.6.2021;

N. 26177/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. dell’Emilia-Romagna aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 195/2017, emessa dalla C.T.P. di Ravenna, che aveva invece accolto il ricorso di Giovanni Giovannini avverso un avviso di accertamento per il recupero di IRPEF, IRAP ed IVA, anno 2009; -Giovanni Giovannini ha resistito con controricorso ; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che il controricorrente, prima dell’odierna adunanza camerale, ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo lasospensione del giudizio;

Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso nella