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Ordinanza Interlocutoria — n. 7160/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for lack of jurisdiction due to missing appellate record.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7160/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to declare the original appeal inadmissible. The lower court failed to verify whether the taxpayer timely filed their appeal against the first-instance judgment regarding the mortgage notice. Consequently, the Court ordered the case remitted to the Tax Section to acquire the missing appellate file before deciding.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, c.p.c.; Art. 10, comma 1, lett. a), D.P.R. 27/2000: When a cassation appeal challenges a decision declaring an appeal inadmissible without examining the timeliness of that appeal, the court must remand the case to acquire the appellate file.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility missing appellate record remittitur procedure timeliness of appeal Corte di Cassazione Agenzia delle Entrate mortgage notice annulment opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, c.p.c.
Art. 10, comma 1, lett. a), D.P.R. 27/2000
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8265/2021 R.G. proposto da CORSO CARMELA, domicili ata in Roma, Piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall’avv. Lorenzo Romano, come da procura allegata al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATEe RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. -intimate – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1063/6/2020depositata in data 18.2.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

N. 8265/21 R.G. Rilevatoche: -Carmela Corso ha proposto ricorso per cassazione , affidato a d un unico motiv o , avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, accogliendo il gravame dell’Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario di essa contribuente , senza tuttavia verificare se l’appello erariale contro la sentenza di primo grado, che aveva invece annullato l’avviso di iscrizione ipotecaria, fosse stato tempestivamente proposto o meno; -l’Agenzia delle Entrate e Riscossione Sicilia s.p.a. sono rimaste intimat e ;

Ritenuto che: - si renda necessario, ai fini della decisione, esaminare la documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate unitamente al proprio appello, donde la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello, la cui trasmissione è stata tempestivamente richiesta e depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c.;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, dinanzi alla Sezione Tributaria, disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello e mandando la Cancelleria per gli adempimenti. Roma, così deciso nella