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Ordinanza Interlocutoria — n. 7159/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Tax Section due to lack of standing and implicit res judicata on admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 7159/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to the Tax Section for a new hearing regarding the admissibility of the taxpayer's appeal. The lower court rejected the appeal because tax notices were properly served, and the taxpayer argued this violated notification rules and lacked proper motivation. The Court found the taxpayer lacked standing to appeal under recent precedent and noted an implicit res judicata on admissibility, thus ordering a remand rather than a direct decision.

Regesto Legislator

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Art. 12 comma 4-bis d.P.R. n. 602/1973; Art. 382 comma 3 c.p.c.: When a taxpayer lacks standing to appeal due to prescription or procedural defects, and the admissibility issue has been implicitly settled by prior rulings, the Court must remand the case to the competent Section for a new examination of admissibility.

Parole chiave

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lack of standing implicit res judicata tax appeal admissibility prescription of claims remand to Tax Section notificazione viziata comunicazione fiscale dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 12 comma 4-bis d.P.R. n. 602/1973
382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R.
Art. 382 comma 3 c.p.c.
Art. 139 c.p.c.
Art. 140 c.p.c.
Art. 132 comma 4 c.p.c.
29520000005917536, il cui credito era però prescritto; 1.2– con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost. , per aver reso la C.T.R.
Art. 8 legge n. 890/1982
Art. 10 legge n. 890/1982
art. 140 c.p
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
890/1982, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 26283/2022
Ord. n. 36649/2022
ord. n. 36649/2022) per la trattazione in pubblica udienza;
Sez. Un., n. 26283/2022
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Testo completo

8/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24968/2021 R.G. proposto da ALFONSO GIOVANNI, elettivamente domiciliat o in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrinan. 63, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Martella, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro RISCOSSIONESICILIA s.p.a., AGENZIA DELLE ENTRATE -intimate – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n . 2984/2021depositata in data 31.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

N. 24968/21 R.G. Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Sicilia rigettò l’appello di Giovanni Alfonso avverso la sentenza n. 396 /201 3 della C.T.P. di Messina , che aveva rigettatoil suo ricorso avverso estratto ruolo e relativ e cartell e di pagamento (di natura tributaria), perché regolarmente notificateex art. 140 c.p.c.; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello rilevò che non poteva neanche dirsi maturata la prescrizione successiva alla notifica delle cartelle stesse; avverso detta sentenza Giovanni Alfonso ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, illustrati da memoria;

Riscossione Sicilia s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate non hanno resistito; consideratoche: 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.139 e 140 c.p.c.e degli artt. 8 e 10 della legge n. 890/1982, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 2943, 2944, 2946 e 2948 c.c., per aver la C.T.R. erroneamente ritenuto validamente notificate le cartelle impugnate, fatta eccezione per quella recante il n. 29520000005917536, il cui credito era però prescritto; 1.2– con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. , per aver reso la C.T.R.

– riguardo all’accertamento della regolarità della notifica – una motivazione meramente apparente; 2.1– il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione con cassazione senza rinvio della decisione impugnata ex art. N. 24968/21 R.G. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, difettando l’interesse a ricorrere; Il Collegio, rilevato che si pone il tema della possibile formazione del giudicato implicito sulla questione dell’ammissibilità della domanda, sul quale questa stessa Sezione ha già investito la Sezione Tributaria(v. ord. n. 36649/2022) per la trattazione in pubblica udienza;

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo della Sezione Tributaria. Roma,