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Ordinanza — n. 7152/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal for inadmissibility due to lack of prior argumentation and novelty of legal claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7152/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mauro Dalla Chiesa's appeal against the Regional Tax Court inadmissible for two primary procedural defects. The appellant failed to raise the specific issue regarding Article 32 of the Income Tax Law during the original trial, rendering the current argument novel and untimely. Furthermore, the court rejected the claim that the lower court improperly evaluated submitted evidence, as the appeal merely sought a different factual outcome without challenging the judge's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 32 d.P.R. n. 600/1973; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: An appeal is inadmissible if the legal issue was not raised in the trial proceedings and the argument constitutes a novel claim rather than a challenge to the judge's evaluation of evidence.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility novel legal argument burden of proof reversal Italian tax law Cassation procedure autorità fiscale sottrazione dell'iva elusione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 32 d.P.R. n. 600/1973
32; 2.1– il ricorso è inammissibile per almeno due profili ; anzitutto, non risulta che la questione della pretesa violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sia mai stata sollevata dal contribuente nel giudizio di merito, come N.
Art. 2697 c.c.
600/1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art.
Art. 12 d.l. n. 78/2009
e dell’art. 12 d.l. n. 78/2009, per non aver la C.T.R.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 2697 c.c
600/1973, dell’art. 2697 c.c.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
32; 2.1– il ricorso è inammissibile per almeno due profili ; anzitutto, non risulta che la questione della pretesa violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sia mai stata sollevata dal contribuente nel giudizio di merito, come N.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 20867/2020
Corte cost. n. 228/2014
Sez. Un., n. 20867/2020
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Testo completo

/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31310/2021R.G. proposto da DALLA CHIESA MAURO, domiciliato in Roma, Piazza Cavour , presso l a cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3514/2021depositata in data 1.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14.12.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

N. 31310/21R.G. Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T. R. del la Lombardia rigettò l’ appell o proposto dall’avv. Mauro Dalla Chiesa avverso la sentenz a n. 398 /20 1 9 della C.T. P. di Varese, che aveva a sua volta rigettato il suo ricors o per l’annullamento dell’avviso di accertamentoallo stesso notificato, per l’anno 2011, per il recupero di IRPEF e IVA; nel confermare la prima decisione, la C.T.R. - per quanto ancora interessa - ribadì cheil contribuente, in relazione alle somme detenute in Svizzera, da cui derivava l’accertamento, non aveva fornito idonea prova che le stesse fossero state già assoggettate a tassazione in Italia; avverso detta sentenza,Mauro Dalla Chiesa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motivo ; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 12 d.l. n. 78/2009, per non aver la C.T.R. tenuto conto che era stata fornita la prova – mediante la produzione degli estratti conto del proprio c/c - che le somme detenute in Svizzera, su conto intrattenuto con UBS sede di Lugano (CH), erano state già tassate in Italia, tanto più che nei confrontidei professionisti, a seguito di Corte cost. n. 228/2014, non opera la presunzione di cui al citato art. 32; 2.1– il ricorso è inammissibile per almeno due profili ; anzitutto, non risulta che la questione della pretesa violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 sia mai stata sollevata dal contribuente nel giudizio di merito, come N. 31310/21R.G. anche si evince dall’esposizione contenuta in ricorso, sicché la censura è affetta da novità, nella parte in cui si invoca la pretesa inversione dell’onere della prova; inoltre, con detta censura il contribuente critica la decisione impugnata per non essere stata valutat a , nel senso da lui voluto , la documentazione offerta nel corso del giudizio, da cui avrebbe dovuto evincersi che le somme contestate erano state già tassate in Italia; la censura, dunque, si rivela inammissibile, perché – senza adeguatamente criticare la decisione, riservata al giudice di merito, sotto il pur ristretto profilo della conformità o meno al disposto degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. (ossia, quanto a possibili errores in iudicando nella valutazione e ponderazione del materiale istruttorio - si veda, al riguardo, Cass., Sez.

Un., n. 20867/2020) – si limita a propugnare un esito valutativo opposto, soltanto in forza della ritenuta idoneità o sufficienza della documentazione suddetta; 3.1 –in definitiva, il ricorso è inammissibile ; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228);

P.Q.M.

dichiarail ricorsoinammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. 31310/21R.G. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 , se